14 Luglio 2025 - Normativa
Il ricorso al lavoro intermittente, oltre ai requisiti soggettivi e di durata, era consentito per specifici casi di attività, Individuati dalla contrattazione collettiva e, in mancanza, da quelli contenuti nel Regio decreto 2657/1923 poi abrogato. L’Ispettorato nazionale del lavoro, con nota del 10 luglio 2025, ha confermato la validità delle tipologie di attività contenute nell'allegato al Regio decreto 2657/1923 per l'individuazione delle tipologie di lavorazioni per le quali è consentita la stipulazione di contratti di lavoro intermittenti.
08 Luglio 2025 - Normativa
07 Luglio 2025 - Normativa
L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 10/E del 3 luglio 2025, fornisce i chiarimenti relativi alla disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori ex Legge 207/2024 e Decreto-legge 19/2025, convertito dalla legge 60/2025, n. 60.
Segnaliamo in particolare che:
- ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, per gli autoveicolii motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in;
- la nuova disciplina si applica ai veicoli che rispettino congiuntamente i seguenti requisiti:
− siano stati immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
− siano stati concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
− siano stati assegnati e consegnati ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025
- la concessione del veicolo in uso promiscuo non deve considerarsi un atto unilaterale da parte del datore di lavoro, ma necessita dell’accettazione del lavoratore, che si concretizza sia attraverso la sottoscrizione6 dell’atto di assegnazione del fringe benefit, da parte del datore di lavoro e del dipendente, sia mediante l’assegnazione del bene a quest’ultimo;
- il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando quindi dal suo valore normale, l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro;
- le nuove regole non si applicano per i veicoli ordinati entro fine 2024 e consegnati ai lavoratori entro il primo semestre 2025;
- le vecchie regole continuano a valere per i mezzi immatricolati e assegnati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024.
04 Luglio 2025 - Normativa / Senza categoria
Sottoscritto il 2 luglio 2025 dalle parti sociali, convocate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro. Nei prossimi giorni si proseguirà con la raccolta delle firme di tutte le parti sociali che intendono aderire.
Il testo sarà recepito a breve con decreto ministeriale.
24 Giugno 2025 - Normativa
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto direttoriale n. 68 del 18 giugno 2025, ha adottato il 63° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ex art. 71, comma del D.Lgs. 81/2008, n. 81 e successive modificazioni.
23 Giugno 2025 - Normativa
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025, il Decreto Legge 17 giugno 2025, n. 84, che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale.
Segnaliamo in particolare che:
- le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili, previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 241/1997 (art. 1, comma 1, lettere c, d, h);
- la deducibilità delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, comprese quelle sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, nonche' delle medesime spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi, e' ammessa a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili, previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 241/1997 (art. 1, comma 1, lettera e).
Dal testo del provvedimento normativo si deduce che obbligo di tracciabilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, non riguarderà le trasferte effettuate all’estero.
20 Giugno 2025 - Normativa
17 Giugno 2025 - Normativa
L’Inail, con circolare n. 34 del 10 giugno 2025, comunica che a decorrere dall’11 giugno 2025, variano il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e quello per la determinazione delle sanzioni civili.
In estrema sintesi, segnaliamo che:
- il tasso di interesse per i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dall’11 giugno 2025 è pari al 8,15%;
- per il pagamento dell’eventuale sanzione civile, a decorrere dall’11 giugno 2025, la misura della sanzione è pari al 7,65% in ragione d'anno;
- per il pagamento dell’eventuale sanzione civile, se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la misura della sanzione è pari al 2,15%;
- in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al 7,65%. Se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia, la misura della sanzione civile è pari al 9,65%.
La sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Per consultare la circolare, clicca qui:
https://www.inail.it/portale/it/atti-e-documenti/note-provvedimenti-e-istruzioni-operative/normativa-circolari-inail/dettaglio.2025.06.circolare-inail-n-34-del-10-giugno-2025.html
16 Giugno 2025 - Normativa
L’INPS, con la circolare n. 100 del 10 giugno 2025, comunica che, a partire dall’11 giugno 2025, variano i tassi riferiti alle operazioni di dilazione e di differimento per il versamento dei contributi previdenziali. Questa variazione avviene a seguito della riduzione di 25 punti base del tasso di interesse sulle operazioni di finanziamento da parte della Banca Centrale Europea.
Inoltre, varia anche la misura delle sanzioni civili nel caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi.
Di conseguenza, a decorrere dall’11 giugno 2025:
- in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi l’interesse dovuto dovrà essere calcolato al nuovo tasso dell’8,15% annuo;
- nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al 7,65% in ragione d’anno (tasso del 2,15% maggiorato di 5,5 punti);
- in caso di evasione contributiva, la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30% (nel limite del 60%) dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- in caso di ravvedimento operoso prima di contestazioni o richieste da parte degli enti;
- impositori, le sanzioni civili per evasione vengono degradate alla misura dell’omissione pari al 7,65% in ragione d’anno se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla denuncia e al 9,65% in ragione d’anno, ove il versamento sia effettuato in unica soluzione entro il più ampio termine di novanta giorni dalla denuncia spontanea.
13 Giugno 2025 - Normativa
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota prot. n. 964 del 4 giugno 2025 (non ancora pubblicata sul sito dell’Istituto), fornisce, ai propri ispettori indicazioni operative in merito all’applicabilità della sanzione prevista dall’articolo 27, comma 11, del D.Lgs. 81/2008, nel caso in cui, durante un’ispezione, si disconosca la natura autonoma del rapporto di lavoro tra una ditta artigiana e un’impresa affidataria, accertando invece una vera e propria subordinazione.
In tale ipotesi, il rapporto di lavoro autonomo intercorrente tra il titolare firmatario di ditta artigiana e l’impresa affidataria dei lavori viene disconosciuto in ragione del riscontro degli elementi caratteristici della subordinazione, che inducono a riqualificare il lavoratore “pseudo- autonomo” quale dipendente dell’impresa affidataria.
In ragione di quanto riscontrato in sede ispettiva, sarà necessario procedere nei confronti di quest’ultima con l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste nei casi di riqualificazione del rapporto di lavoro, nonché delle sanzioni connesse agli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Queste in estrema sintesi, le indicazioni dell’Ispettorato del Lavoro:
- Impresa committente: in aggiunta alle sanzioni previste in materia di sorveglianza sanitaria e di mancata formazione ed informazione del lavoratore “riqualificato”, laddove si accerti che l’impresa affidataria (committente dell’artigiano fittizio) abbia operato nel cantiere sprovvista della patente a crediti, si dovrà procedere all’applicazione, nei confronti della medesima, dell’impianto sanzionatorio previsto dall’art. 27, comma 11, cit.. Inoltre, con riferimento all’obbligo del committente/responsabile dei lavori di verificare il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ai sensi dell’art. 90, comma 9, lett. b-bis), del D. Lgs. n. 81/2008, si ritiene di non poter contestare al committente dei lavori l’omessa verifica nei confronti di un soggetto che, all’esito degli accertamenti, sia stato inquadrato come lavoratore dipendente della ditta affidataria e, in quanto tale, non tenuto all’obbligo di dotarsi della patente.
- Lavoratore pseudo-autonomo: non si ritiene, invece, che la sanzione irrogata all’impresa committente possa essere irrogata al lavoratore “pseudo-autonomo”, non potendosi contestare il mancato assolvimento dell’obbligo di munirsi della patente a crediti da parte di un lavoratore che, a prescindere dallo schema contrattuale formalmente adottato, abbia espletato la propria prestazione secondo i canoni della subordinazione e che sia stato imputato, all’esito della riqualificazione contrattuale operata, all’impresa affidataria dei lavori come lavoratore dipendente.