14 Maggio 2019

Premi di produttività -decontribuzione e contributo aggiuntivo IVS

L’INPS, con messaggio n. 1817 del 10 maggio 2019, informa che la contribuzione aggiuntiva IVS a carico del datore di lavoro, pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, rientra nell’ambito di applicazione della riduzione contributiva sui premi di produttività. Pertanto, i datori di lavoro che fruiscono della riduzione contributiva sui premi di produttività (20 punti percentuali IVS) applicano la suddetta riduzione anche sull’aliquota aggiuntiva dello 0,50%.

Inoltre, in considerazione del fatto che il comma 16 dell’articolo 3 della legge 297/1982 prevede una detrazione dalla quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo, una volta applicato l’esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS sul premio, il datore di lavoro non dovrà operare il correlato abbattimento sulla quota annua del trattamento di fine rapporto del lavoratore.

Per consultare il messaggio, clicca qui:

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201817%20del%2010-05-2019.pdf

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