25 Ottobre 2021

Congedi straordinari parentali – novità | Adlabor

E’ stato pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021 il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, con misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Per quanto riguarda i congedi straordinari, segnaliamo in particolare che l’art. 9 proroga  al 31 dicembre 2021 la possibilità di usufruire di congedi per tutta la durata di:

I congedi spettano a:

  1. lavoratori subordinati genitori con figli conviventi minori di 14 anni (o di qualsiasi età, se disabile in situazione di gravità): per il congedo, che può essere usufruito in forma giornaliera od oraria, i lavoratori avranno diritto:

In caso di figli di età compresa fra 14  e  16  anni,  uno  dei genitori, alternativamente all’altro, ha invece il diritto di astenersi dal  lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità nè  riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo (oppure  non  svolge  alcuna  attività  lavorativa  oppure  è sospeso dal lavoro), l’altro genitore non  può  fruire  del  medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori  di  anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di  alcuna delle stesse misure.

  1. lavoratori genitori iscritti in via esclusiva  alla  Gestione separata: hanno diritto a fruire, per le medesime ragioni sopra indicate e per i figli conviventi minori  di  anni 14 quattordici,  di uno specifico  congedo per  il quale  è  riconosciuta  una  indennità,   per   ciascuna   giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato ai  fini  del calcolo dell’indennità di maternità.
  2. lavoratori genitori autonomi iscritti all’INPS: hanno diritto a fruire, per le medesime ragioni sopra indicate e per i figli conviventi minori di  anni 14 quattordici, di un’indennità  commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della  retribuzione convenzionale  giornaliera  stabilita  annualmente  dalla  legge a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto

Per consultare il testo della norma citata, clicca qui:

https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/misure-urgenti-in-materia-economica-e-fiscale-a-tutela-del-lavoro-e-per-esigenze-indifferibili-decreto-legge-21-ottobre-2021-n-146/

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