La Corte costituzionale con la sentenza n. 118 del 21.07.2025, ha affermato che è incostituzionale il tetto massimo di 6 mensilità a titolo di indennità risarcitoria previsto dall’art. 9, comma 1, del D.lgs. 23/2015 in caso di licenziamento illegittimo irrogato da una azienda che occupa meno di 15 dipendenti
Secondo la Corte l’art. 9 comma 1 d.lgs. 23/2015 è incostituzionale, stante l’indicazione del limite massimo di 6 mensilità di indennità risarcitoria che era fisso ed insuperabile a prescindere dalla gravità del vizio del licenziamento, e suggerisce per una commisurazione dell’indennità risarcitoria coerente con le specificità strutturali ed economiche delle singole imprese, l’utilizzo di parametri integrativi, quali il fatturato o il totale di bilancio,
Di fatto, per le imprese con meno di 15 dipendenti (ma per ora con esclusivo riferimento ai lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 in avanti) la Corte ha da oggi introdotto un regime di compensazione del danno economico fortemente potenziato, rimuovendo lo “storico” tetto massimo di sei mensilità e lasciando spazio a indennizzi che partono da un minimo di 3 mensilità e possono arrivare fino ad un massimo di 18 mensilità, triplicando il massimale precedente.
Tuttavia, va rilevato, come ai lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore del Jobs Act, continuerà ad applicarsi la disciplina di cui alla Legge n. 604/1966, sebbene sia fortemente presumibile un prossimo intervento giurisprudenziale che aggiornerà anche la disciplina risarcitoria per i licenziamenti illegittimi dei lavoratori assunti ante 7 marzo 2015, ai dettami dei Giudici costituzionali.