01 Agosto 2025
Lavoratori o figli di lavoratori affetti da gravi malattie – Congedi e permessi – Nuova normativa | ADLABOR
Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2025, la Legge 18 luglio 2025, n. 106, con disposizioni riguardanti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
Segnaliamo in particolare che la norma prevede:
- un congedo di durata non superiore a 24 mesi, per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%;
- la conservazione del posto di lavoro durante il periodo di congedo, ma non il diritto alla retribuzione;
- durante il periodo di congedo il lavoratore non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa;
- 10 (dieci) ore annue di permesso (operative dal 1° gennaio 2026), per visite, esami strumentali e cure mediche, per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, o da malattie invalidanti o croniche, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, ovvero per i lavoratori che hanno un figlio minorenne affetto da malattia oncologica, o da malattie invalidanti o croniche, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.;
- i permessi ex legge 106/2025 sono: in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro; retribuiti con un’indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia. Nel settore privato, tale indennità è direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all’ente previdenziale;
- decorso il periodo di congedo, il lavoratore dipendente, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ha diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile;
- la certificazione delle malattie è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, purché operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata;
La nuova normativa entrerà in vigore il 9 agosto 2025.
Per consultare il testo della Legge 106/2025, clicca qui: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2025/07/25/171/sg/pdf