24 Dicembre 2025
Benefici normativi e contributivi – Condizioni per la fruizione – Sanzioni per violazioni | ADLABOR
L’INPS, con la circolare n. 150 del 16 dicembre 2025, fornisce le indicazioni in merito alle condizioni per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, ex art. 1 della legge 296/2006, n. 296 e successive modifiche.
Segnaliamo in particolare:
Condizioni per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale:
- vengono ribaditi i criteri in base ai quali solo i datori di lavoro che garantiscono quelle tutele minime previste dalla contrattazione collettiva in questione sono “meritevoli” di godere di benefici ”normativi e contributivi”;
- la contrattazione cui fa riferimento l’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 375/1993 è quella promanante dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- il primo requisito per la fruizione dei benefici rimane il possesso del DURC. In proposito, l’INPS rammenta che l’esito negativo della verifica della regolarità contributiva determina il recupero dei benefici per tutti i periodi per i quali, alla data dell’interrogazione della procedura “DurcOnLine”, il sistema restituisce un esito di irregolarità. In tale caso, il recupero, come specificato con la circolare n. 3/2017 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), incidendo sull’intera compagine aziendale, opera con riguardo ai benefici fruiti dal datore di lavoro nei medesimi periodi per tutti i lavoratori.
- per quanto riguarda le violazioni al rispetto degli obblighi di legge, ossia alle specifiche condizioni poste dal legislatore in relazione alla fruizione di un determinato beneficio, degli accordi e contratti collettivi di qualunque livello (nazionali, regionali, territoriali o aziendali ove presenti) stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, l’Ispettorato nazionale del Lavoro, con la medesima circolare n. 3/2017, ha chiarito in via definitiva che le relative violazioni, diversamente da quanto avviene in caso di irregolarità del DURC, comportano il recupero dei benefici fruiti dal datore di lavoro solo per i lavoratori per i quali è stata accertata la violazione e per il periodo in cui la stessa si è prodotta;
- è possibile la mitigazione del recupero dei benefici normativi e contributivi sia nelle ipotesi in cui le violazioni rilevate dagli organi di vigilanza, siano regolarizzate nei termini dagli stessi assegnati sulla base delle specifiche disposizioni di legge, sia nei casi in cui le violazioni amministrative non possano essere oggetto di regolarizzazione. In particolare, in virtù della nuova previsione, i benefici normativi e contributivi di cui il datore di lavoro ha già fruito non sono oggetto di recupero qualora il medesimo datore di lavoro provveda a regolarizzare i contenuti del verbale di accertamento entro le tempistiche indicate dai medesimi organi di vigilanza in base a specifiche disposizioni di legge;
- il diritto ai benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale fruiti per i lavoratori nei confronti dei quali è stata accertata dagli organi di vigilanza l’omissione/evasione contributiva oggetto di recupero, e per il periodo in cui la violazione si è prodotta, resta fermo in caso di versamento dei contributi addebitati, entro trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento, nonché delle sanzioni comminate per le violazioni di cui all’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, nei diversi termini fissati per ciascuna di esse.
Per consultare la circolare, clicca qui: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.12.circolare-numero-150-del-16-12-2025_15108.html