18 Maggio 2026

Bonus Donne 2026 – Fruizione dell’incentivo – Istruzioni INPS | ADLABOR

L’INPS, con la circolare n. 57 del 14 maggio 2026, illustra l’esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, di donne svantaggiate e molto svantaggiate, secondo la definizione di cui al regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, introdotto dall’articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62.

Datori di lavoro che possono accedere agli esoneri: gli esoneri contributivi in argomento sono riconosciuti in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Pertanto, le misure in trattazione non si applicano nei confronti della pubblica Amministrazione.

Lavoratrici per le quali spettano gli esoneri: gli esoneri contributivi in argomento spettano per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, di donne che, alternativamente, alla data dell’assunzione siano molto svantaggiate in quanto prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi; siano molto svantaggiate in quanto prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno dodici mesi e appartenenti a una delle categorie di “lavoratore svantaggiato”; siano svantaggiate in quanto appartenenti a una delle categorie di “lavoratore svantaggiato”.

Rapporti di lavoro incentivabili, durata ed entità degli esoneri: gli esoneri contributivi in trattazione spettano per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026. Le agevolazioni, pertanto, non possono trovare applicazione in relazione alle assunzioni a tempo determinato né per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di

lavoro a tempo determinato già in essere. Gli incentivi in argomento spettano altresì con riferimento ai soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente delle misure di esonero in trattazione. Gli incentivi spettano anche in caso di contratti di lavoro a tempo parziale, e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro. Il beneficio non si applica ai rapporti di lavoro domestico, ai rapporti di apprendistato e alle prestazioni di lavoro occasionale.

La durata massima dell’esonero contributivo e l’ammontare massimo dell’agevolazione, sono variabili in funzione della tipologia di lavoratrici interessate

Condizioni generali di spettanza degli esoneri: il diritto alla fruizione degli esoneri in argomento è subordinato sia al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, sia alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC), all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge e al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La circolare fornisce, inoltre, le prime indicazioni per la gestione dei connessi adempimenti previdenziali.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.05.circolare-numero-57-del-14-05-2026_15260.html

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