10 Settembre 2007

Agenti di commercio – Comunicazione Collocamento

La legge 296/06 (Finanziaria 2007) aveva esteso l’obbligo della comunicazione al collocamento anche per i lavoratori autonomi con collaborazione in forma coordinata continuativa tra cui venivano ricompresi gli agenti di commercio.

Con una recente risposta a quesito, il Ministero del Lavoro, seppur sinteticamente, ha ammesso che non vi è obbligo di comunicazione per gli agenti che si avvalgono di una “autonoma struttura imprenditoriale”.

Però, in pratica, anche gli agenti persona fisica sono dotati quantomeno di un minimo di struttura (ad esempio autovettura, ufficio, attrezzature informatiche ecc.) per cui, pure per questi ultimi, potrebbe sussistere l’esonero della comunicazione al collocamento in caso di instaurazione di un rapporto di agenzia.

L’impostazione per cui gli agenti siano imprenditori viene avvalorata, ad esempio, dall’art. 2195 C.c..

Riteniamo che il Ministero del Lavoro fornirà maggiori chiarimenti ma l’impostazione sopradescritta potrà quantomeno essere utilizzata nel caso in cui sia stata omessa la comunicazione al collocamento in occasione dell’instaurazione di un contratto di agenzia.

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