15 Dicembre 2014

Agevolazioni per assunzioni

Riteniamo utile indicare qui di seguito e sinteticamente le agevolazioni (sia quelle già vigenti, sia quelle introdotte, a partire dal 2015, dal Job act e dalla legge di stabilità) previste in caso di assunzioni.

Bonus giovani (art. 1 D.L. 76/2013 convertito in L. 99/2013): sconto di un terzo della retribuzione mensile lorda, con un tetto di 650 euro mensili, per le assunzioni di giovani di età compresa tra 18 e 29 anni, senza impiego da almeno sei mesi o senza diploma di scuola superiore, effettuate entro il 30 giugno 2015. L’agevolazione ha una durata massima di 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato e di 12 mesi per le stabilizzazioni di contratti a termine;

Donne e over 50 (art. 4, commi 8-14 L. 92/2012) contributi dimezzati per chi assume lavoratori over 50 (uomini e donne) disoccupati da oltre 12 mesi, o donne senza un impiego retribuito da almeno sei mesi e residenti in aree svantaggiate, o donne di qualsiasi età senza lavoro da almeno 24 mesi, ovunque residenti. L’agevolazione (che non ha una scadenza) ha una durata massima di 18 mesi (12 per le assunzioni a termine);

Percettori di ASpI (art. 2, comma 10-bis L. 92/2012): a chi, senza esservi obbligato, assume a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell’Aspi spetta, per ogni mese di retribuzione versata, un contributo mensile del 50% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se non fosse stato assunto. L’agevolazione non ha una scadenza.

Lavoratori in mobilità (art. 4 comma 12, lettere a) e b) L. 92/2012): contributi al 10% (esclusi i premi Inail), per una durata massima di 12 mesi in caso di assunzione a termine. Ulteriori 12 mesi in caso di stabilizzazione, in aggiunta (solo per contratti full­time) al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore, per 12 mesi al massimo, elevati a 24 (36 al Sud) per gli over 50. L’agevolazione cesserà nel 2017, quando diventerà operativa l’abrogazione delle liste di mobilità (L. 92/2012);

Apprendisti (art. 22 L. 183/2011): contributi azzerati nelle aziende fino a 9 addetti nei primi tre anni (fino al 2016) e aliquota dell’11,61% per quelle con organico superiore. La retribuzione può essere piè bassa rispetto agli altri addetti: gli apprendisti si possono inquadrare fino a due livelli inferiori rispetto alla qualifica da conseguire. L’agevolazione non ha una scadenza. Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP (art. 11, co. 1, lett. a), n. 5), D.Lgs. 446/1997);

Neoassunti (Job act e legge stabilità 2015): esonero dal versamento dei contributi per tre anni (fino a 8.060 euro all’anno) per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2015. Gli assunti non devono essere stati occupati nei 6 mesi precedenti con un contratto a tempo indeterminato presso un qualsiasi datore. Bonus non cumulabile con altre agevolazioni;

Sgravio IRAP (legge di stabilità 2015): dall’anno di imposta 2015 si applicherà la deduzione integrale dalla base imponibile Irap del costo del lavoro dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato. Con la nuova deducibilità è prevista però la soppressione della riduzione delle aliquote fissata dall’articolo 2 del D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014 (c.d. “Decreto Irpef”), già dal 2015. La deduzione integrale sarà applicabile dal 2016.

Segnaliamo inoltre che lo sgravio del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro (sgravio del 100%, se ad assumere sono imprese delle zone svantaggiate del Mezzogiorno, o imprese artigiane) per una durata di 36 mesi a chi assume stabilmente lavoratori disoccupati, sospesi o in Cig da almeno 24 mesi, sarà possibile soltanto per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2014.

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