21 Aprile 2008

Appaltatore e subappaltatore – responsabilità solidale

Il 16 aprile è stato pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale il Decreto nr. 74/08 (attuativo dell’art. 35, commi da 28 a 34 del D.L. 223/06 convertito, con modificazioni, dalla L. 248/06) relativo alla documentazione che l’appaltatore deve chiedere al subappaltatore per sottrarsi alla responsabilità solidale prevista in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, con riferimento ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi.In particolare, il decreto impone all’impresa subappaltatrice di attestare l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi dei soggetti impiegati nell’esecuzione dell’opera o nella prestazione della fornitura o del servizio.Tale attestazione deve avvenire mediante il rilascio all’impresa appaltatrice di:1) Prospetto analitico, redatto in forma libera, che deve contenere il nominativo dei lavoratori impegnati nel subappalto, l’ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore, l’indicazione dell’aliquota contributiva applicata e relativi importi contributivi versati.2) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dagli Istituti previdenziali successivamente alla data di ultimazione dei lavori o della fase dei lavori cui si riferisce il pagamento unitamente ad una dichiarazione secondo cui i versamenti attestati dal DURC sono riferiti anche ai soggetti impiegati nell’esecuzione dell’opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati rientranti nella comunicazione in oggetto. L’attestazione deve, inoltre contenere la dichiarazione della subappaltatrice dell’avvenuto versamento delle ritenute fiscali in relazione ai soggetti impiegati nell’esecuzione dell’opera o nella prestazione della fornitura o del servizio, mediante il rilascio di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e il rilascio del modello F24 corredato dalle ricevute di avvenuto versamento. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dev’essere redatta in conformità del modello riportato nell’allegato 1 al decreto.

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