Giurisprudenza

03 Giugno 2026 - Giurisprudenza / Normativa / Senza categoria

Trasparenza retributiva – Adempimenti e obblighi | ADLABOR

Dal 7 giugno 2026 entra in vigore il nuovo decreto legislativo 7 maggio 2026, n. 96 che recepisce la direttiva (UE) 2023/970 sulla trasparenza retributiva e rafforza gli strumenti per garantire la parità di retribuzione tra uomini e donne.

L'obiettivo è ridurre il divario salariale di genere attraverso maggiori obblighi informativi per i datori di lavoro, nuovi diritti per lavoratori e candidate/i e meccanismi di controllo più incisivi. Il provvedimento si applica sia al settore pubblico sia a quello privato e interessa i rapporti di lavoro subordinato, compresi quelli a tempo determinato, part-time e dirigenziali.

Il decreto introduce un sistema articolato di obblighi informativi che si sviluppa su tre livelli:

  • prima dell'assunzione
  • durante il rapporto di lavoro
  • rendicontazione periodica del divario retributivo di genere (solo per le aziende con almeno 100 dipendenti)

In estrema sintesi, questi gli obblighi per i datori di lavoro e i selezionatori

Obblighi informativi prima dell'assunzione

  • l'art. 5 impone ai datori di lavoro di indicare negli avvisi e nei bandi di selezione, pubblici e privati, la retribuzione iniziale o la fascia retributiva prevista per la posizione, basata su criteri oggettivi e neutri rispetto al genere
  • è vietato chiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni percepite in precedenti rapporti di lavoro, anche indirettamente tramite agenzie di selezione

Obblighi informativi in corso di rapporto

  • durante il rapporto, l'art. 6 obbliga i datori di lavoro a rendere accessibili ai lavoratori i criteri di determinazione della retribuzione e le regole per la progressione economica (i datori con meno di 50 dipendenti sono esonerati da quest'ultimo obbligo).
  • l'art. 7 riconosce a ogni lavoratore il diritto di richiedere per iscritto, entro due mesi, informazioni sui livelli retributivi medi, suddivisi per genere, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.
  • i datori di lavoro possono assolvere questo obbligo pubblicando i dati sulla propria intranet o nell'area riservata del sito aziendale.
  • è esplicitamente vietato inserire clausole contrattuali che impediscano ai lavoratori di rendere nota la propria retribuzione.

Obblighi di reporting sul divario retributivo

  • l'art. 9 introduce l'obbligo di rilevazione e comunicazione periodica del divario retributivo di genere, applicabile esclusivamente ai datori di lavoro con almeno 100 dipendenti.
  • l'esattezza delle informazioni deve essere confermata dal datore di lavoro previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori, i quali hanno accesso alle metodologie di calcolo adottate. Qualora dai dati emerga una differenza retributiva media di almeno il 5% in una categoria di lavoratori, non giustificata da criteri oggettivi e non corretta entro sei mesi, l'art. 10 obbliga il datore di lavoro a condurre con i rappresentanti dei lavoratori una valutazione congiunta delle retribuzioni, finalizzata a individuare, correggere e prevenire le disparità ingiustificate
  • I gruppi societari con politica salariale unitaria possono aggregare i dati a livello nazionale, a condizione che ciò garantisca una rappresentazione più affidabile e riduca distorsioni statistiche.
  • tutti i dati vengono trasmessi all'organismo di monitoraggio istituito presso il Ministero del lavoro, che pubblica gli indicatori aggregati (lettere a–f) rendendoli confrontabili per settore, area geografica e dimensione aziendale. Il datore di lavoro può inoltre pubblicarli autonomamente sul proprio sito internet.
  • le modalità operative di raccolta e trasmissione, anche telematica, con integrazione dei dati INPS, INAIL e INL, saranno definite con uno o più decreti ministeriali da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Diritto di accesso e contraddittorio

Lavoratori, rappresentanti sindacali, Ispettorato del lavoro e organismi per la parità possono richiedere al datore di lavoro chiarimenti e dettagli ulteriori sui dati comunicati. La risposta deve essere motivata entro 60 giorni; in caso di discriminazioni accertate come immotivate, il datore è tenuto a porvi rimedio. Su richiesta, devono essere forniti anche i dati relativi ai quattro anni precedenti, ove disponibili.

Il calendario degli adempimenti è graduale e differenziato per dimensione aziendale:

  • aziende con 250 dipendenti e oltre: entro 7 giugno 2027. Periodicità successiva annuale
  • aziende con 150–249 dipendenti: entro 7 giugno 2027. Periodicità successiva ogni tre anni
  • aziende con 100–149 dipendenti: entro il 7 giugno 1931. Periodicità successiva ogni tre anni

Per consultare il testo del decreto legislativo 7 maggio 2026, n. 96, clicca qui:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-06-01&atto.codiceRedazionale=26G00112&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario

01 Agosto 2022 - Giurisprudenza / Normativa

Contratto individuale di lavoro – informazioni obbligatorie | ADLABOR

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022, il decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, (c.d. Decreto Trasparenza) relativo a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea.

Le nuove regole si applicano, con decorrenza 13 agosto 2022, alle seguenti tipologie di contratti di lavoro stipulati sia con lavoratori privati sia con i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni e a quelli degli enti pubblici economici:

  • subordinato (a tempo determinato e indeterminato, anche part-time);
  • in somministrazione (a tempo determinato e indeterminato);
  • intermittente;
  • di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente;
  • di collaborazione coordinata e continuativa;
  • di prestazione occasionale;
  • con i lavoratori marittimi e della pesca, fatta salva la disciplina speciale vigente in materia;
  • con lavoratori domestici;

Le disposizioni del decreto 176/2022 si applicano sia al momento della stipula di un contratto individuale di lavoro per le nuove assunzioni sia anche a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022. In tale ultimo caso, il datore di lavoro o il committente, su richiesta scritta del lavoratore già assunto alla data del 1° agosto 2022, è tenuto a fornire, aggiornare o integrare entro 60 giorni le dettagliate informazioni sotto indicate che riguardano in particolare:

Identità delle parti

luogo di lavoro

sede domicilio del datore

inquadramento livello e qualifica

data di inizio del rapporto

tipologia di rapporto (se a termine con l’indicazione della durata e della conclusione)

durata del periodo di prova

diritto a ricevere la formazione

durata ferie e altri congedi retribuiti ovvero modalità di determinazione e di fruizione degli stessi

procedura , forma e termini del preavviso

importo iniziale della retribuzione e relativi elementi costitutivi periodi modalità di pagamento

programmazione dell’orario normale di lavoro e condizioni per il lavoro straordinario e suo trattamento nonché meccanismi di cambio turno

se orario non programmabile datore informa sulle modalità di variabilità della programmazione

il contratto collettivo anche aziendale applicato con indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto

gli enti che ricevono i contributi previdenziali

Il rispetto dei nuovi obblighi di informazione avviene tramite la consegna al lavoratore, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto o, alternativamente, della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

Tutte le ulteriori informazioni obbligatorie dovranno essere in ogni caso fornite per iscritto al lavoratore entro i sette giorni successivi all'inizio della prestazione lavorativa. La comunicazione può essere effettuata in formato cartaceo oppure elettronico e conservata per cinque anni a comprova in caso di controlli.

16 Febbraio 2021 - Giurisprudenza

Decontribuzione Sud – agevolazione su tutta la tredicesima 2020 | Adlabor

Con sentenza n. 1652 del 13 febbraio 2021, il TAR del Lazio ha sospeso l’efficacia dei messaggi Inps n. 72/2021 e n. 170/2021 e di tutti gli atti amministrativi collegati, dando ragione al ricorso di alcuni datori di lavoro che avevano evidenziato la possibilità di ricevere l’agevolazione contributiva (cd. “Decontribuzione Sud“) su tutto l’imponibile derivante dalla tredicesima mensilità e non solo sui tre/dodicesimi, così come erroneamente stabilito dal Ministero del Lavoro ed attuato dall’INPS. Ora si attende un ulteriore messaggio dell’Istituto Previdenziale, che vada a rettificare i messaggi in questione, affinché le imprese possano procedere a godere pienamente dei benefici previsti dalla legge 104/2020.

25 Agosto 2020 - Giurisprudenza

Buoni pasto revocabili unilateralmente – condizioni

La Corte di Cassazione, con ordinanza 28 luglio 2020, n. 16135, confermando le sentenze dei Giudici di merito, ha ritenuto che i buoni pasto non costituiscano un elemento della retribuzione normale, ma siano un’agevolazione di carattere assistenziale.

Di conseguenza, in assenza di un accordo sindacale (ma anche individuale) che consideri l’erogazione di tale beneficio un obbligo per il datore di lavoro, il beneficio stesso può essere unilateralmente revocato anche se la sua erogazione è stata effettuata come “prassi” per significativi periodi di tempo.

Per consultare l’ordinanza, clicca qui:

https://www.adlabor.it/giurisprudenza/retribuzione/buoni-pasto-revocabili-unilateralmente-condizioni/

 

28 Maggio 2019 - Giurisprudenza

Orario di lavoro – Sistema di misurazione della durata dell’orario di lavoro – Obbligatorio per i datori di lavoro: lo stabilisce la Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Per la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, gli Stati membri devono introdurre l’obbligo, a carico dei datori di lavoro, di istituire un sistema per la misurazione della durata dell’orario di lavoro giornaliero effettivo svolto da ciascun lavoratore.

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26 Settembre 2018 - Giurisprudenza / Normativa

Licenziamento – Indennità- Illegittimo il criterio di determinazione dell’indennità previsto dal Jobs Act.

La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 3, comma 1, del Decreto legislativo  n. 23/2015 sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, nella parte non modificata dal successivo Decreto legge n.87/2018, cosiddetto“Decreto dignità” –che determina in modo prefissato l’indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato.

In particolare, secondo la Corte Costituzionale, la previsione di un’indennità crescente in ragione della  sola anzianità di servizio del lavoratore è contraria  ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e contrasta con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione.
Tutte le altre questioni di incostituzionalità sollevate relative ai licenziamenti sono state invece dichiarate dalla Corte inammissibili o infondate.
La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane.
10 Settembre 2018 - Giurisprudenza

Distacco sostitutivo in Paese UE e regime di sicurezza sociale applicabile

Al lavoratore distaccato da impresa straniera della CEE nel paese comunitario trova applicazione la normativa legale e contrattuale in materia di sicurezza sociale del Paese ospite

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03 Maggio 2018 - Giurisprudenza

Spese legali – Lavoratore soccombente – Compensazione

E’ stata pubblicata sul sito, nella sezione “interpretazioni”, una nota alla sentenza n. 77/2018 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 92 c.p.c. ed ha previsto l'ampliamento del perimetro della compensazione delle spese legali, nel caso in cui il lavoratore risulti soccombente nei confronti del datore di lavoro.

Per leggere la nota clicca qui:

http://www.adlabor.it/interpretazioni/processo-del-lavoro/il-lavoratore-che-perde-una-causa-di-lavoro-non-paga-piu-le-spese-di-soccombenza/

13 Aprile 2018 - Giurisprudenza / Interpretazioni

Licenziamento – comunicazione con nuove tecnologie

E' stata pubblicata sul sito, nella sezione "interpretazioni", una nota in materia di comunicazione del licenziamento tramite Whatsapp, Email ed SMS.

Per leggere la nota clicca qui:

http://www.adlabor.it/interpretazioni/licenziamenti/licenziamento-comunicazione-con-nuove-tecnologie/

20 Luglio 2017 - Giurisprudenza

Licenziamento per superamento del periodo di comporto dopo ripresa attività lavorativa – onere della prova

E’ stata pubblicata sul sito, nella sezione giurisprudenza, alla voce “comporto” la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 16392 del 4 luglio 2017. Leggi tutto...

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