08 Gennaio 2015

Appalti: abrogata la responsabilità solidale fiscale

Appalti: abrogata responsabilità solidale fiscale

L’Agenzia delle Entrate, con circolare 31/E del 30 dicembre 2014, ha fornito, al punto 19/1, alcuni chiarimenti circa l’applicabilità dell’art. 28 del D.Lgs. n. 175/2014, che, modificando l’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 (di cui riportiamo in calce il nuovo testo), ha abrogato la responsabilità solidale in materia tributaria sugli appalti relativamente alla posizione dei committenti.

Resta invece confermata la responsabilità solidale dei committenti entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto e relativamente al suo periodo di esecuzione, circa:

– i trattamenti retributivi (comprese le quote di trattamento di fine rapporto);

– i relativi contributi previdenziali;

– i premi assicurativi.

Secondo l’Agenzia delle Entrate l’effetto abrogativo sulle sanzioni per il passato vale soltanto per i committenti, mentre gli appaltatori ed il subappaltatori continuano a risponderne anche per il passato.

Decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, Art. 29 – Appalto

1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa.

2. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piè rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e’ obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro e’ convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento e’ tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali (1) (2).

3. L’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d’appalto, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda.

3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’ articolo 414 del codice di procedura civile , notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell’ articolo 27 , comma 2 (3).

3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19 , le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale (4).

(1) Comma sostituito dall’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, dall’articolo 1, comma 911, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, successivamente dall’articolo 21, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni in Legge 4 aprile 2012, n. 35 e successivamente modificato dall’articolo 4, comma 31, lettere a) e b), della Legge 28 giugno 2012, n. 92 e dall’ articolo 28, comma 2, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175.

(2) A norma dell’articolo 9, comma 1, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 99, le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo.

(3) Comma aggiunto dall’articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.

(4) Comma aggiunto dall’articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.

Per consultare la circolare, clicca qui

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