03 Novembre 2022

Appalto di prestazione di più servizi – Regime di solidarietà del committente | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 1 del 2022, ha fornito alcuni chiarimenti sull’applicazione del regime di solidarietà del committente sui crediti retributivi e contributivi del lavoratore che ha prestato la propria opera nell’esecuzione di appalto di prestazione di più servizi.

In sintesi, il Ministero ritiene che anche in caso di appalti di più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni, debba continuare a trovare applicazione l’articolo 29, comma 2, del d.lgs. 276/2003 nel senso che, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori:

Per le sanzioni civili di cui risponde invece solo il responsabile dell’inadempimento.

Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ma può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato.

 

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