13 Luglio 2018
Appalto illecito ed inadempienze retributive e contributive: i chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Con la circolare n. 10 dell’11 luglio 2018, l’INL ha fornito indicazioni operative, valide per gli accertamenti futuri e quelli non ancora definiti, condivise con il Ministero del lavoro, con l’INPS e con l’INAIL, in ordine alla ipotesi in cui, nell’ambito di un appalto non genuino, siano riscontrate inadempienze retributive e contributive nei confronti dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto.
In sintesi, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, rifacendosi ai principali orientamenti giurisprudenziali sul tema, precisa che:
- per le ipotesi di appalto privo dei requisiti previsti dall’art. 29, co 1 del D.Lgs. n. 276/2003, (organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore; esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto; assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa) che integrano quindi degli illeciti amministrativi, trova applicazione la sanzione amministrativa di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro sia nei confronti dello pseudo appaltatore sia nei confronti del committente/utilizzatore. Il medesimo regime sanzionatorio si applica anche qualora l’appalto illecito sia stato posto in essere al fine di eludere, in tutto o in parte, i diritti dei lavoratori derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratto collettivo.
- nelle ipotesi di appalto illecito, la circostanza che il lavoratore sia considerato dipendente dell’effettivo utilizzatore della prestazione non è “automatica”, ma è subordinata all’accertamento del Giudice del lavoro, adito dal lavoratore;
- in assenza della costituzione del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore, per effetto del mancato esercizio dell’azione giudiziaria (e al di fuori dell’ipotesi di imputazione automatica del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore, per mancanza della forma scritta del contratto di somministrazione di lavoro) il provvedimento di diffida accertativa potrà essere adottato esclusivamente nei confronti dello pseudo appaltatore, in relazione alle retribuzioni non correttamente corrisposte in ragione del CCNL dallo stesso applicato.
- per il recupero contributivo, una volta accertato che la prestazione lavorativa è resa in favore dell’utilizzatore (che si configura, pertanto quale datore di lavoro di fatto) questi è obbligato al versamento dei contributi. Soltanto qualora non vada a buon fine il recupero contributivo nei confronti del committente/utilizzatore, l’ammontare dei contributi può essere richiesto in capo allo pseudo appaltatore.
Per consultare la circolare, clicca qui:
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Circolari/Circolare-n-10-del-11072018-Appalto-illecito-e-inadempienze-retributive-e-contributive.pdf