L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con nota prot. n. 527 del 29 luglio 2020, rispondendo ad un parere dell’Ispettorato interregionale del lavoro di Milano in materia di formazione in modalità e-learning o FAD, per apprendisti con contratto professionalizzante, durante il periodo di CIG ha precisato che, stante l’impossibilità di far svolgere attività formativa durante il periodo di cassa integrazione a zero ore, risultando sospeso nel suddetto periodo sia il rapporto di lavoro sia l’obbligo formativo, quest’ultimo potrà essere assolto nel periodo di proroga del rapporto di lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 2, commi 1 e 4, D.L.vo n. 148/2015 in forza dei quali, tra i destinatari degli ammortizzatori sociali, la legge contempla anche i lavoratori in apprendistato professionalizzante, rispetto ai quali “alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite” (art. 2, comma 4).
Per consultare la nota, clicca qui: https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Nota-Dc-Giuridica-prot-527-del-29072020.pdf