Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 1118 del 17 gennaio 2019, ha precisato che è possibile distaccare anche un apprendista a condizione che:
– sussista l’interesse del distaccante,
– sia stato previsto espressamente il distacco nel piano formativo individuale dell’apprendista,
– vi sia la presenza di un tutor messo a disposizione dal datore di lavoro.
In particolare, il Ministero del Lavoro ha sottolineato che, essendo l’aspetto formativo l’elemento caratterizzante dell’apprendistato, questo deve rimanere prevalente rispetto allo specifico interesse del distaccante allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Perciò secondo l’interpretazione del Ministero del Lavoro anche nel contesto produttivo del distaccatario, dovrà essere prevista la presenza del tutor, così che il periodo del distacco risulti utile e coerente al percorso formativo dell’apprendista definito all’atto dell’assunzione.
Secondo Il Ministero tali elementi devono risultare dal piano formativo e potrebbero essere anche ripresi nell’accordo di distacco prevedendo:
-il distacco anche del tutor;
– l’indicazione di un referente aziendale nella sede del distaccatario che si relazioni con il tutor per consentire la piena e regolare attuazione del Piano Formativo e lo sviluppo delle capacità professionali e personali dell’apprendista.
Da ultimo la nota del Ministero evidenzia che, al fine di prevenire possibili situazioni elusive e per evitare di compromettere le finalità del rapporto di apprendistato, è necessario che il distacco abbia durata limitata e contenuta rispetto al complessivo periodo dell’apprendistato.