18 Maggio 2010

Apprendistato: illegittima per la Corte costituzionale l’esclusione delle Regioni dalla possibilità di definire i profili formativi

Con sentenza del 14 maggio 2010 n. 176, la Corte Costituzionale ha affrontato alcuni aspetti relativi alle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 112 del 2008 alla precedente normativa del Decreto legislativo n. 276 del 203 (Legge Biagi).In particolare, è stata ritenuta l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 2, del citato D.L. 112/08, nella parte in cui, nell’ambito del rapporto di apprendistato professionalizzante, in caso di formazione esclusivamente aziendale, la nozione di formazione aziendale e, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo sono demandati integralmente ed esclusivamente e ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. Di conseguenza, torna ad essere operante la previsione all’art. 49 del D.lgs. n. 276/03, in base alla quale la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, d’intesa con le associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente piè rappresentative sul piano regionale.Con la stessa sentenza è stata invece dichiarata non fondata la questione della durata del contratto di apprendistato professionalizzante, nel senso che le modifiche apportate dal D.L. 112/08 (in base alle quali il testo della norma originaria «inferiore a due anni e non superiore a sei», è diventato «non superiore a sei anni»,non ledono le competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, le quali possono, come prima, contribuire alla disciplina della formazione professionale, dettando norme che prevedano, per il conseguimento di determinate qualifiche professionali, una durata del rapporto non inferiore a due anni.È stata dichiarata non fondata, nell’ambito del rapporto di apprendistato di alta formazione, anche la questione relativa all’attivazione di questa forma contrattuale, in quanto l’espressione contenuta nel nuovo testo del D.L. 112/08 «in assenza di regolamentazioni regionali» va infatti interpretata come se equivalesse a «fino all’emanazione di regolamentazioni regionali».Le Regioni continuano pertanto ad avere il potere di dettare,per la parte di rispettiva competenza, la disciplina in materia di apprendistato di alta formazione, così come previsto all’art. 50 del D.lgs. n. 276/03

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