Dopo le istruzioni fornite dal Ministero del lavoro con le circolare 11 novembre 2011, n. 29, e 21 gennaio 2013, n. 5 (vedi nostra news del 22 gennaio 2013), nonché con il Vademecum del lavoro, diffuso con la lettera circolare del 22 aprile scorso, anche l’Inail, con sua circolaredel 24 maggio 2013, n. 27, ha fornito i propri chiarimenti in ordine alla disciplina vigente in materia di contratto di apprendistato.
In particolare, rispetto a quanto comunicato dal Ministero del lavoro, l’Inail ha precisato che:
– il regime contributivo è quello disciplinato dalla Legge finanziaria 2007 ed attuato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha provveduto a ripartire la contribuzione complessiva del 10% nelle singole gestioni previdenziali ed assistenziali, sostituendo il previgente contributo fisso settimanale. Il contributo dovuto per gli apprendisti è riscosso dall’Inps che, poi, provvede a riversare all’Inail la quota di competenza. Per effetto della ripartizione del contributo dovuto per gli apprendisti fra le gestioni previdenziali interessate, l’aliquota di competenza Inail è fissata nella misura dello 0,30%.
– per quanto riguarda le prestazioni assicurative Inail, si confermano le disposizioni vigenti (art. 119 delDecreto 30 giugno 1965, n. 1124 ‘Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali’) che prevedono, in caso di evento indennizzabile, la liquidazione dell’indennità per inabilità temporanea sulla base della retribuzione effettiva. La rendita diretta e la rendita a superstiti, invece, verranno calcolate sulla retribuzione prevista per la qualifica iniziale del lavoratore di età superiore ai diciotto anni non apprendista della stessa categoria e lavorazione cui gli apprendisti stessi o i minori sono addetti e comunque a retribuzione non inferiore a quella piè bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori d’opera di età superiore ai diciotto anni della stessa categoria e lavorazione.
La circolare è consultabile su: http://normativo.inail.it/bdninternet/2013/ci201327.htm