24 Febbraio 2014

Apprendistato professionalizzante – Linee guida – Intesa Stato-Regioni 20 febbraio 2014

Il 20 febbraio 2014 la Conferenza Permanente Stato-Regioni-Provincie autonome di Trento e Bolzano ha raggiunto un accordo sulle linee-guida del contratto di apprendistato professionalizzante (o contratto di mestiere) previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 167/2011, per disciplinare in maniera omogenea e uniforme a livello nazionale le iniziative formative da realizzare a livello territoriale dalle Regioni.

In particolare sono state date indicazioni circa:

Durata: tre le durate previste per i cicli dell’offerta formativa. La prima durata è di 120 ore e riguarda gli apprendisti privi di titoli di studio oppure in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado. La durata di 80 ore è per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale. Infine, la durata di 40 ore è per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo equivalente. Le durate sopra indicate possono essere ridotte nel caso in cui gli apprendisti abbiano già completato in precedenti rapporti di apprendistato, uno o piè moduli formativi.

Argomenti dei moduli formativi: adozione di comportamenti sicuri sul luogo di lavoro; organizzazione e qualità aziendale; relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo; diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva; competenze di base e trasversali; competenza digitale; competenze sociali e civiche; spirito di iniziativa e imprenditorialità; elementi di base della professione/mestiere.

Organizzazione aziendale: le aziende che intendono erogare direttamente la formazione debbono disporre di locali idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati all’attività lavorativa nonché di personale docente con adeguate capacità e competenze.

Registrazione della formazione: il datore di lavoro è tenuto a registrare sul libretto formativo del cittadino la formazione fatta e la qualifica professionale eventualmente acquisita dall’apprendista ai fini contrattuali. Le imprese che hanno sede in piè regioni possono adottare la disciplina della regione dove e localizzata la sede legale dell’impresa stessa.

In base all’accordo, le Regioni hanno sei mesi di tempo per recepire le linee guida, durante i quali un gruppo tecnico di lavoro composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Regioni dovrà definire gli ambiti di applicazione della formazione a distanza, individuare i costi standard a livello nazionale per la formazione relativa alle competenze di base ed infine definire ulteriori standard per l’erogazione della formazione per l’acquisizione di competenze di base trasversali in azienda.

Per consultare il testo dell’accordo, clicca qui.

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