22 Gennaio 2013

Apprendistato: responsabilità dei datori di lavoro per mancata formazione

Il Ministero del Lavoro, con circolare 21 gennaio 2013 n. 5, ha fornito vari chiarimenti circa le conseguenze della mancata formazione nei contratti di apprendistato. In estrema sintesi:

– il datore di lavoro che non ha rispettato l’obbligo di formare l’apprendista non è sanzionato nel caso in cui tale obbligo possa essere ancora adempiuto nel prosieguo del contratto (ad esempio, se il percorso di apprendistato è preventivato in tre anni e la violazione viene accertata durante il primo anno, è sempre possibile l’invito al datore a mettersi in regola con la formazione, perché l’obbligo può essere recuperato nei due anni successivi). Solo nei casi piè gravi e irreparabili, quando cioè non è possibile recuperare la mancata formazione, il datore di lavoro è tenuto a restituire, con la maggiorazione del 100%, la differenza tra i contributi agevolati dovuti per l’apprendistato e le aliquote normali dovute per l’ordinario rapporto subordinato.

– è possibile adottare provvedimenti di carattere sanzionatorio solo laddove, una volta disciplinati ed attivati i percorsi formativi da parte degli organismi esterni (ad esempio, le regioni), il datore di lavoro non ponga in essere tutti quegli adempimenti di carattere amministrativo volti a consentire il corretto svolgimento del percorso formativo.

La circolare del Ministero del Lavoro chiarisce anche i limiti numerici per l’assunzione di apprendisti: il datore di lavoro che non ha lavoratori specializzati può comunque assumere fino a tre apprendisti.

Infine, le società di somministrazione possono assumere apprendisti da inviare presso gli utilizzatori ma solo contratto a tempo indeterminato. Le previsioni contrattuali in contrasto con questa norma sono nulle.

La circolare è consultabile su: http://www.dplmodena.it/21-01-13MLcir5-2013_Appr.html

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