13 Febbraio 2026
Aree di crisi industriale complessa – Trattamento di integrazione salariale per lavoratori | ADLABOR
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 10 del 3 febbraio 2026, riguardante il “trattamento di integrazione salariale per lavoratori di aziende operanti in aree di crisi industriale complessa ai sensi dell’art. 44, comma 11-bis del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148”, ha aggiornato le indicazioni operative e procedurali relative alla presentazione delle istanze di cassa integrazione straordinaria ex art. 44, comma 11-bis del Decreto legislativo 148/2015 da parte delle aziende operanti in territori riconosciuti come area di crisi industriale complessa ai sensi dell’art. 27 del Decreto legge n. 83/2012, n. 83 e dei successivi decreti del Ministero dello sviluppo economico e di Accordi di programma.
Segnaliamo in particolare che:
- non è più prevista l’emanazione del decreto interministeriale di ripartizione delle risorse tra le Regioni: al fine di autorizzare la cassa integrazione, non sarà più necessario verificare la sussistenza delle risorse (e di eventuali residui) in capo alle singole Regioni come per il pregresso, ma solo la capienza della dotazione finanziaria complessiva riportata nella norma della legge di Bilancio che stabilisce il rifinanziamento;
- per poter beneficiare del trattamento di cassa integrazione straordinaria, l’impresa deve stipulare uno specifico accordo, in sede governativa, con la presenza del Ministero delle imprese e del Made in Italy, della Regione interessata e delle Parti sociali;
- una volta concluso l’accordo, l’istanza, compilata a cura del referente aziendale secondo l’apposito modulo, deve essere presentata alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali – divisione III non oltre 30 giorni dalla stipula dell’Accordo in sede ministeriale;
- l’impresa deve presentare un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione e/o riqualificazione dei lavoratori;
- il piano dovrà essere dettagliato e dovrà contenere le tempistiche di attuazione dello stesso, nonché le modalità e gli strumenti di monitoraggio delle azioni intraprese e l’elenco nominativo dei lavoratori (inoltrato in formato Excel con l’indicazione della percentuale oraria di sospensione di ogni singolo lavoratore).