05 Agosto 2010

Assunzione a termine dei lavoratori in mobilità

Con sentenza del 24 novembre 2009 (edita solo da qualche giorno), il Tribunale di Bolzano ha affermato che la normativa sulla mobilità di cui alla L. 223/91 introduce un’ipotesi di assunzione a tempo determinato ulteriore rispetto ai casi contemplati dalla disciplina sul contratto a termine (D. Lgs. 368/2001). Il che significherebbe che se si assumesse un lavoratore a tempo determinato dalle liste di mobilità, non occorrerebbe alcuna causale specifica. È però necessario utilizzare il principio con prudenza ed appare sempre preferibile che anche in caso di assunzione a termine di un lavoratore in mobilità vi siano (e siano specificate per iscritto nel contratto) le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che determinano il ricorso al contratto a tempo determinato.Infatti, nel 2006 il Tribunale di Milano aveva statuito che l’assunzione di lavoratori in mobilità determinava soltanto benefici contributivi a vantaggio del datore di lavoro, ferma la necessaria ricorrenza dei requisiti oggettivi di cui alla normativa sul contratto a tempo determinato.

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