Il Ministero del Lavoro con Circolare n. 19 del 21.12.2020 ha precisato che la sospensione degli obblighi di assunzione dei disabili prevista dall’art. 3, comma 5 della L. 68/99 per le aziende che ricorrono:
alla cassa integrazione straordinaria; ai contratti di solidarietà; al licenziamento collettivo; sottoscrizione di accordi aziendali e attivazione di procedure di incentivo all’esodo per lavoratori prossimi alla pensione;
è estesa anche alle imprese che fruiscono degli ammortizzatori sociali previsti per fronteggiare l’emergenza Covid-19 (artt. 19-22 D.L. 18/2020 conv. in L. 27/2020): e quindi alla cassa integrazione ordinaria, alla cassa integrazione in deroga, al fondo integrazione salariale o ai fondi di solidarietà bilaterale considerata la situazione di crisi in cui si trovano le imprese e la conseguente impossibilità di adempiere a tale obbligo.
L’obbligo è sospeso per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale per emergenza Covid-19, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale relativo all’unità produttiva interessata in caso di CIGS e CIG in deroga o alla quantità di orario ridotto in proporzione.
L’obbligo a carico del datore di lavoro di presentare la richiesta di avviamento ai servizi per collocamento mirato territorialmente competenti, si considera ripristinato al venir meno della situazione di crisi assistita dagli strumenti integrativi dettati per l’emergenza Covid – 19.