17 Luglio 2012

Auto aziendali – Tagli alla deducibilità dei costi

La legge n. 92/2012, con l’art. 4, co. 72-76, ridimensiona la deducibilità dei costi relativi ai mezzi di trasporto non utilizzati in via esclusiva come beni strumentali da imprese e professionisti, modificando l’art. 164 del DPR 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi).

In particolare, l’attuale misura di deducibilità, fissata al 40%, sarà ridotta al 27,5%.

Inoltre, anche per i veicoli aziendali dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, la deducibilità passa dal 90% al 70%.

Tali disposizioni si applicano a partire dal periodo d’imposta 2013.

Non subisce, invece, alcuna modifica la percentuale di deducibilità dei costi relativa ai mezzi di trasporto utilizzati dagli agenti e dai rappresentanti di commercio (80%), alle auto strumentali e a quelle adibite ad uso pubblico (100%).

A decorrere dal 2012 scatterà, infine, una franchigia di euro 40 sulla deducibilità del contributo al Servizio sanitario nazionale, obbligatorio sull’assicurazione Rc auto.

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