11 Settembre 2025
Autovetture elettriche o ibride concesse in uso promiscuo – Ricariche presso colonnine pubbliche | ADLABOR
L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 237/E del 10 settembre 2025, relativo ai seguenti quesiti: Quesito n. 1: “Se la card messa a disposizione dei lavoratori per la ricarica elettrica dell’autovettura, anche ai fini dell’uso privato del veicolo, non generi in capo agli stessi reddito tassabile in quanto il valore della ricarica elettrica, considerata a tutti gli effetti ”carburante”, è incluso nella determinazione forfetaria del benefit tassabile fissata dall’ACI.”
Quesito n. 2: “Nel caso in cui il dipendente superi il limite di chilometri per uso privato stabilito dalla Società, l’importo trattenuto allo stesso possa essere decurtato dai valori convenzionali ACI a fini dell’individuazione del valore del benefit tassabile, quale costo sostenuto per l’utilizzo del veicolo.”
Questa in estrema sintesi la risposta dell’Agenzia delle Entrate:
- In relazione al primo quesito posto dall’Istante, concernente la possibilità di attribuire ai propri dipendenti una card per effettuare la ricarica elettrica della vettura assegnata in uso promiscuo presso colonnine pubbliche, con addebito del costo a carico della Società, si ritiene, pertanto, condivisibile la soluzione prospettata dall’Istante secondo cui dette ricariche, riconosciute entro un certo limite annuo, non costituiscono fringe benefit tassabile in capo al dipendente, a prescindere dall’utilizzo aziendale o privato del veicolo assegnato.
- In relazione al secondo quesito, premesso che l’Istante fa presente che ciascun dipendente è tenuto a comunicare i chilometri effettuati per uso aziendale, così da poter individuare, per differenza, i chilometri percorsi per ragioni private e che, nell’ipotesi in cui sia superato il limite massimo di chilometri per anno per ragioni private riconosciuto dalla Società, la stessa provvederà ad addebitare al dipendente l’importo del costo chilometrico dell’energia elettrica relativo all’uso privato della vettura, per la parte corrispondente al superamento del suddetto limite.