08 Gennaio 2020

Bonus formazione 2020

Le agevolazioni per le spese di formazione del personale per l’anno 2020

La Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020) è intervenuta in materia di agevolazioni per le spese di formazione del personale sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. In estrema sintesi, queste le novità:

  1. il credito d’imposta previsto dall’articolo 1, commi 46-56, della legge 205/2017, per le spese di formazione del personale dipendente (cioè il personale in forza con un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, compresi gli apprendisti); finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale viene riconosciuto anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 nei seguenti misure percentuali e importi massimi (art. 1, commi 210 211 e 214):
  1. per poter fruire del credito d’imposta le imprese che vorranno avvalersi del credito d’imposta dovranno (art. 1, comma 212):
  1. nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa, si considerano ammissibili al credito d’imposta anche le attività affidate agli Istituti tecnici superiori.
  2. ai fini del riconoscimento del credito d’imposta non sarà più necessario disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali, con successivo loro deposito presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente, come era invece previsto dalla precedente normativa (art. 1, comma 215).

Per la completa operatività della nuova disciplina sarà necessario attendere l’emanazione e pubblicazione sia del decreto ministeriale previsto dal comma 214 sia delle circolari dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate.

Per consultare il Decreto ministeriale 17 ottobre 2017, clicca qui:

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2017/DM-17-ottobre-2017.pdf

Per consultare il Regolamento UE 651/2014, clicca qui:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=IT

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