18 Settembre 2019
Cariche sociali – compatibilità con il lavoro subordinato nella stessa società
Compatibilità tra cariche sociali e lavoro subordinato nella stessa società
L’Inps, con messaggio n.3359 del 17 settembre 2019, illustra il consolidato orientamento formatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità in ordine alla compatibilità tra la titolarità di cariche sociali in una società, da un lato, e l’instaurazione, tra la stessa società e la persona fisica che l’amministra, di un autonomo e diverso rapporto di lavoro subordinato, dall’altro.
In estrema sintesi, in base a tale orientamento giurisprudenziale:
- la carica di presidente, in sé considerata, non è incompatibile con lo status di lavoratore subordinato poiché anche il presidente di società, al pari di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione, può essere soggetto alle direttive, alle decisioni ed al controllo dell’organo collegiale. Tale affermazione non è neppure contraddetta dall’eventuale conferimento del potere di rappresentanza al presidente, atteso che tale delega non estende automaticamente allo stesso i diversi poteri deliberativi. (cfr., tra le molte: Cass. n. 11978/2004, n. 18414/2013, n. 24972/2013 e n. 18476/2014);
- diverso è il caso dell’amministratore unico della società, che è, invece, detentore del potere di esprimere da solo la volontà propria dell’ente sociale, come anche i poteri di controllo, di comando e di disciplina. In tale ipotesi i giudici ritengono incompatibile la qualità di lavoratore dipendente di una società e la carica di amministratore unico della medesima (cfr. Cass. civ. n. 24188/2006);
- circa la posizione di amministratore delegato, qualora gli sia conferita una delega generale con facoltà di agire senza il consenso del consiglio di amministrazione si ritiene che sia esclusa la possibilità di intrattenere contemporaneamente anche un valido rapporto di lavoro subordinato con la stessa società. Per contro, l’attribuzione da parte del consiglio di amministrazione del solo potere di rappresentanza ovvero di specifiche e limitate deleghe all’amministratore non è ostativo, in linea generale, all’instaurazione di genuini rapporti di lavoro subordinato;
- per quanto concerne l’unico socio di società, è esclusa la configurabilità di un concomitante rapporto di lavoro subordinato, giacché la concentrazione della proprietà delle azioni nelle mani di una sola persona esclude – nonostante l’esistenza della società come distinto soggetto giuridico – l’effettiva soggezione del socio unico alle direttive di un organo societario;
- nel caso in cui vi sia una pluralità di soci, qualora un socio abbia assunto di fatto l’effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione, tanto da risultare “sovrano” della società stessa, egli non può assumere contemporaneamente anche la diversa figura di lavoratore subordinato, essendo esclusa la possibilità di ricollegare ad una volontà “sociale” distinta la costituzione e gestione del rapporto di lavoro. (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, n. 21759/2004).
Nei casi in cui la giurisprudenza della Corte di Cassazione abbia stabilito l’astratta possibilità di instaurazione, tra la società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce, di un autonomo e parallelo diverso rapporto, che può assumere le caratteristiche del lavoro subordinato, è essenziale che si accerti concretamente che:
- l’oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto organico e che tali attività siano contraddistinte dai caratteri tipici della subordinazione;
- chi intende far valere la reale sussistenza dei requisiti della subordinazione ha l’onere di provare in modo certo l’assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società nel suo complesso, il quale, inevitabilmente, limita la libertà di azione e di scelta nell’esercizio della funzione e dell’attività lavorativa del dipendente (cfr. Cass. n. 9273 /2019, n. 29761/18, n. 19596/16, n. 24972/2013, n. 18476/2013 e n. 18414/2013).
Per consultare il messaggio, clicca qui:
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%203359%20del%2017-09-2019.pdf