03 Dicembre 2015

Cassa integrazione ordinaria e straordinaria: chiarimenti INPS

L’Inps, con circolare n. 197 del 2 dicembre 2015, fornisce le prime indicazioni per l’applicazione delle novità introdotte dal Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.

Le disposizioni generali valide per la CIGO e la CIGS, prevedono, tra le novità piè importanti:

– l’estensione della tutela per i lavoratori in forza con contratto di apprendistato professionalizzante, purchè anche questi lavoratori abbiano, alla data di presentazione della domanda di concessione della CIG, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni presso l’unità produttiva. Continuano pertanto a restare esclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e quelli con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca;

– gli importi massimi per il 2015 sono di euro 971,71 (quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a euro 2.102,24 e di euro 1.167,91 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a euro 2.102,24.

– i limiti massimi di durata, che diventano, per ciascuna unità produttiva, di 24 mesi in un quinquennio mobile, come somma dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale autorizzati. La circolare fornisce anche la definizione di “unità produttiva”, che si identifica “con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma. Costituiscono indice dell’organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa. Quindi l’unità produttiva deve essere funzionalmente autonoma, caratterizzata per la sua sostanziale indipendenza tecnica: in essa deve essere svolto e concluso il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell’attività produttiva aziendale“;

– l’aumento del contributo addizionale in ragione di un crescente utilizzo dei trattamenti di integrazione ed anche in caso di utilizzo dei contratti di solidarietà. La misura del contributo è pertanto pari a:

a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate relativamente ai periodi di integrazione ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o piè interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

b) 12% oltre il limite di 52 settimane e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;

c) 15% oltre il limite di 104 settimane in un quinquennio mobile.

– il termine di decadenza di 6 mesi entro il quale è ammesso il conguaglio.

Circa la CIGO, la nuova disciplina integra anche le norme speciali relative ai settori dell’industria e dell’edilizia e lapidei ma non le norme per il settore agricolo che rimangono in vigore in quanto compatibili con il decreto legislativo. Il decreto legislativo, che è in vigore dal 24 settembre 2015, ha previsto che, ai soli fini della presentazione delle domande di CIGO, il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto e la data di pubblicazione della circolare è neutralizzato.

Per consultare la circolare clicca qui

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