D.P.C.M. 18 ottobre 2020 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
La conversione del decreto-legge 104 del 14 agosto 2020 ha, sostanzialmente, confermato le misure ivi previste che abbiamo sintetizzato in precedenti news.
Per quanto riguarda gli aspetti lavoristici si rammenta:
Per consultare il testo coordinato del d.l. 104/2020, convertito con l. 126/2020, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/l-126-2020-conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-14-agosto-2020-n-104-recante-misure-urgenti-per-il-sostegno-e-il-rilancio-delleconomia-adlabor/.
Si ricorda che lo smart working in forma semplificata (senza accordo) è stato prorogato al 31 dicembre 2020 dall’articolo 1 comma 3 del d.l. 125/2020 del 7 ottobre 2020.
Il decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125 ha prorogato alcune misure emergenziali:
Per consultare i testi normativi aggiornati:
L’INL, con nota n. 713 del 16 settembre 2020 fornisce le prime indicazioni sulle disposizioni di principale interesse lavoristico del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020.
Segnaliamo in particolare:
a) esonero dal versamento dei contributi previdenziali: con l’art. 3 si prevede che ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono ulteriori trattamenti di integrazione venga riconosciuto un esonero dal versamento contributivo, fermi restando l’obbligo di versamento dei premi e contributi all’INAIL, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020. Tale possibilità viene riconosciuta anche ai datori di lavoro ammessi al trattamento di cassa integrazione ai sensi del D.L. n. 18/2020 e che abbiano fruito di periodi di cassa, anche parzialmente, dopo il 12 luglio. Si evidenzia come il comma 2 condizioni la possibilità di beneficiare della agevolazione è condizionata al rispetto del divieto di licenziamento. Il beneficio è altresì cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
b) esonero dal versamento dei contributi previdenziali: fino al 31 dicembre 2020 ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che successivamente all’entrata in vigore del D.L. assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione. L’esonero è riconosciuto nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro. Del beneficio non possono godere i datori di lavoro relativamente ai lavoratori che abbiano avuto con la medesima impresa un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione mentre è possibile fruirne nel caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.
c) contratti a termine: tra i vari aspetti affrontati dall’INL, evidenziamo come si consente,fino al 31 dicembre 2020 ed in deroga all’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015, di prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, pur sempre nel rispetto del termine di durata massima di 24 mesi, senza necessità delle causali previste dall’art. 19, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 81/2015. In ragione delle finalità espresse dal legislatore e della formulazione utilizzata, si ritiene che la disposizione permetta altresì la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei c.d. “periodi cuscinetto”.
d) licenziamenti collettivi e individuali per g.m.o: viene confermato il divieto di avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991 e di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo per i cinque mesi successivi all’entrata in vigore dello stesso D.L. 18/2020 (17 marzo 2020) sospendendo, per il medesimo periodo, quelle avviate dal 23 febbraio e pendenti al 17 marzo u.s. Il D.L. 104/2020 ha ulteriormente prorogato il divieto di licenziamento a fronte di specifiche condizioni . Divieti e sospensioni operano esclusivamente in relazione alle seguenti ipotesi:
- datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito della cassa integrazione di cui all’art. 1 dello stesso D.L.;
- datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3 dello stesso D.L.;
- cambio d’appalto senza riassunzione da parte del subentrante.
I divieti non si applicano ai licenziamenti:
- motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa;
- intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa;
- in caso di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
e) possibilità di revoca dei licenziamenti: la possibilità è condizionata alla contestuale richiesta del trattamento di cassa integrazione.
Per consultare la nota INL, clicca qui: https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Documents/D-L-104-2020-prot.pdf
Con vari D.P.C.M. sono state emanate disposizioni per impedire, anche nei luoghi di lavoro, il diffondersi del Covid-19.
In particolare l’articolo 2 del D.C.P.M. 7 agosto 2020, imponeva il rispetto del protocollo delle misure di contrasto sottoscritto il 24 aprile 2020 tra governo e parti sociali.
Le disposizioni di tale articolo sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020 con D.P.C.M. del 7 settembre 2020.
L’art. 5 del Decreto Legge 8 settembre 2020, n. 111 nell’l’ipotesi in cui i figli studenti conviventi di età inferiore a 14 anni siano costretti alla quarantena obbligatoria per COVID-19 a seguito di contagio verificatosi all'interno del plesso scolastico, dispone che i genitori possono assentarsi dal lavoro.
In particolare, uno dei due genitori, lavoratore dipendente e alternativamente all'altro genitore, purché la misura della quarantena sia stata disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto potrà, fino a tutto il 31 dicembre 2020:
Per consultare il testo del DL 111/2020, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-l-111-2020-disposizioni-urgenti-per-far-fronte-a-indifferibili-esigenze-finanziarie-e-di-sostegno-per-lavvio-dellanno-scolastico-connesse-allemergenza-epidemiologica-da-covid-19/
L’art. 51 TUIR prevede che non concorra a formare reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro al lavoratore, se complessivamente di importo non superiore (nel periodo d'imposta) a Euro 258,23.
L’art. 112 d.l. 104/2020 ha previsto che, per il 2020, l’importo erogato dal datore di lavoro al lavoratore sotto forma di beni e/o servizi non concorrente a formare il reddito è elevato ad Euro 516,46.
L’art. 8 lett. a) d.l. 104/2020*, prevede la possibilità di prorogare o rinnovare i contratti a termine, stipulati in ogni tempo, senza apporre la causale (in deroga agli artt. 19 e 21 d.lgs. 81/2015), alle seguenti condizioni:
Il comma 1bis dell’art. 93 d.l. 34/2020, come modificato dalla Legge di conversione n. 77/2020, rimasto in vigore tra il 19.07.2020 e il 14.08.2020, prevedeva una proroga automatica per tutti i contratti a termine e gli apprendistati di durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa.
Tale disposizione è stata abrogata dall’art. 8 lett. b) d.l. 104/2020. Però, le proroghe ex art. 93 comma 1bis d.l. 34/2020, come modificato dalla Legge di conversione n. 77/2020, comunicate dal 19.07.2020 (data di entrata in vigore della legge 77/2020) al 14.08.2020, sono da considerarsi valide.
Anche per questi contratti, oggetto di proroga automatica, secondo un’interpretazione corrente, potrà essere applicata la proroga prevista dall’art. 8 lett. a) d.l. 104/2020, sempre nel rispetto della durata complessiva dei 24 mesi (considerando tutti i rapporti) e del termine finale per la stipulazione del 31.12.2020.
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* Art. 8 d.l. 104/2020: “Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, e' possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, 81.»;
b) il comma 1-bis e' abrogato.”