30 Marzo 2011

CCNL Terziario – Ipotesi d’accordo di rinnovo 26 febbraio 2011

Il 26 febbraio scorso è stato sottoscritto da Confcommercio, Fisascat-CISL e Uiltucs-UILl’ipotesi di accordo per il rinnovo triennale del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (conosciuto anche come CCNL commercio) che regolerà la parte economica e normativa dei rapporti di lavoro per i dipendenti del settore dal 1° gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2013.L’ipotesi di accordo diventerà pienamente operativa soltanto dopo la consultazione ed approvazione dei lavoratoriTra le principali novità segnaliamo:Regolamentazioni specifiche: sono state previste, all’interno dei Settori “Commercio” e “Servizi”, specifiche regolamentazioni per le aree dettaglio e ingrosso tradizionale, distribuzione moderna ed organizzata, importazione, commercializzazione e assistenza veicoli, ausiliari del commercio e commercio con l’estero (Commercio) e ICT, servizi alle imprese, servizi di rete, servizi alle persone, ausiliari dei servizi (Servizi);Contrattazione di secondo livello: è confermata l’impossibilità di sovrapposizione tra contrattazione territoriale e contrattazione aziendale, che restano alternative. Sarà possibile derogare a talune norme derivanti dalla contrattazione nazionale in caso di nuovi insediamenti, nonché nel caso di sviluppo, ristrutturazioni e crisi aziendali di quelli esistenti;Erogazioni derivanti dalla contrattazione di secondo livello: tali erogazioni debbono avere caratteristiche tali (variabilità e non predeterminabilità) da consentire l’applicazione del particolare trattamento contributivo e fiscale previsto dalla vigente legislazione; inoltre, dette erogazioni non saranno utili ai fini della maturazione di alcun istituto contrattuale nonché ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto; in caso di assenza di accordi di secondo livello, è stata prevista l’erogazione, nella retribuzione del mese di novembre 2013, di un elemento economico di garanzia. Viene ribadito che non è consentito dal secondo livello di contrattazione definire od incrementare indennità o emolumenti o premi in misura fissa.Erogazioni legate ad incrementi di produttività: ai fini del trattamento fiscale ridotto è stato precisato che vi rientrano i compensi per lavoro straordinario e supplementare, per le clausole di elasticità e flessibilità, per il lavoro notturno, festivo ed a turni, i premi variabili di rendimento ed ogni altra voce retributiva finalizzata ad incrementare produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa aziendali;Incrementi economici dei mininimi tabellari: sono previsti aumenti per complessivi 86 Euro di incremento lordo medio nel triennio, con una prima tranche di 10 Euro a partire da gennaio 2011. L’indennità di funzione per i Quadri sarà incrementata di 10 Euro mensili lordi, ma solo a partire dal gennaio 2013;Periodo di prova: il periodo di prova è stato prolungato a 60 giorni di lavoro effettivo per i lavoratori inquadrati nei livelli IV e V ed a 45 giorni di lavoro effettivo per i lavoratori inquadrati nei livelli VI e VII;Malattia: l’integrazione del trattamento economico di malattia a carico del datore di lavoro, da corrispondere al lavoratore nei primi tre giorni di malattia («carenza»), nel corso di ciascun anno, è riconosciuta in misura pari al 100% per i primi due eventi morbosi e al 50% per il terzo ed il quarto evento morboso; a partire dal quinto evento tale integrazione del trattamento economico cesserà di essere corrisposta. Tale modifica della normativa previgente, che decorrerà dal mese di marzo 2011, non si applicherà nei casidi malattia con ricovero ospedaliero e day hospital, di trattamenti di emodialisi, di malattie regolarmente certificate con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni, di patologie certificate di sclerosi multipla od altre particolarmente gravi ;Permessi retribuiti per riduzione d’orario: per i lavoratori assunti dopo la sottoscrizione dell’accordo di rinnovo i permessi non matureranno per i primi due anni, quindi saranno di 8 ore annue dopo due anni dall’assunzione e di 16 ore annue decorsi quattro anni dall’assunzione;Reperibilità: viene precisato che l’istituto della reperibilità è un aspetto complementare della normale prestazione lavorativa del personale dell’area ICT;Dimissioni: è stato ridotto il periodo di preavviso in caso di dimissioniProvvedimenti disciplinari: per la comunicazione al lavoratore dei provvedimenti disciplinari eventualmente adottati nei suoi confronti, sarà possibile ricorrere sia alla lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sia a qualsiasi altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.Contenzioso individuale del lavoro: sono state recepite le modifiche apportate dalla legge in materia di conciliazione, arbitrato e certificazione dei rapporti di lavoro, valorizzando il ruolo degli enti bilaterali. È stata espressamente prevista la possibilità di inserire nei contratti di lavoro individuali la c.d. “clausola compromissoria”, purchè certificata.

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