L’Inps torna nuovamente sulla questione della valutazione della ripresa produttiva per le aziende che, dopo il ricorso alla cassa integrazione ordinaria (CIGO) intendono ricorrere alla cassa integrazione straordinaria (CIGS), fornendo anche chiarimenti sulle modalità di conteggio delle settimane
L’argomento era già stato affrontato dall’Istituto in due precedenti indicazioni operative (messaggi n. 6990 del 27.3.2009e n. 25623 del 12.10.2010
I chiarimenti forniti con il nuovo messaggio n. 19350 del 11.10.2011 sono così sintetizzabili:
– nel caso in cui una azienda abbia usufruito di 52 settimane consecutive di CIGO, seguite da 52 settimane di CIGS e intenda chiedere un ulteriore periodo di CIGO, l’Inps ritiene che l’anno di CIGS possa essere considerato al pari di una ripresa di attività lavorativa solo nel caso in cui non ci sia stata sospensione a zero ore, ma l’attività lavorativa sia comunque proseguita per 52 settimane, seppure ad orario ridotto (confermando così che le settimane di CIGO e di CIGS per il medesimo stabilimento non si sommano ai fini della determinazione del limite temporale ed assimilando la CIGS ad orario ridotto all’effettiva ripresa dell’attività;
– nel caso in cui la ditta abbia usufruito di 52 settimane di CIGS a zero ore l’Inps ritiene invece non ammissibile la richiesta di un nuovo periodo di CIG ordinaria prima che sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di attività lavorativa.
Il messaggio è consultabile sul sito www.adlabor.it in ‘Interpretazioni/Cig/Successione Cigo a Cigs- Messaggio Inps n.19350/2011’