08 Ottobre 2018
CIGS per aziende cessate o in cessazione
CIGS per crisi aziendale di imprese che abbiano cessato o stiano cessando la propria attività produttiva
Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 15 del 4 ottobre 2018, ha fornito indicazioni operative relative ai presupposti per l’accesso al trattamento di CIGS, individuando i criteri per l’approvazione dei programmi di CIGS per crisi aziendale in favore di quelle imprese, anche in procedura concorsuale, che abbiano cessato la propria attività produttiva e non si siano ancora concluse le procedure per il licenziamento di tutti i lavoratori.
Segnaliamo in particolare che:
- il trattamento potrà essere concesso a decorrere dal 29 settembre 2018 (data di entrata in vigore del Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109) e per gli anni 2019 e 2020;
- il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere concesso in deroga agli articoli 4 e 22 del D.lgs. n. 148/2015;
- il trattamento può essere riconosciuto – alla presenza di determinate condizioni ed entro le risorse stanziate – sino a dodici mesi limitatamente a ciascun anno 2018, 2019 e 2020.
Per consultare la circolare, clicca qui:
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2018/Circolare-15-2018.pdf