La Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 18 del 22 ottobre 2018, ha così rettificato la lettera a) del paragrafo 3 della precedente circolare n. 16/2018 (vedi nostra news del 30 ottobre 2018):
“Alla circolare n. 16 del 29 ottobre 2018, paragrafo 3, lettera a), secondo capoverso, le parole:
Al fine di individuare, tuttavia, un periodo temporale congruo tale da far ritenere la situazione di difficoltà dell’impresa ancora attuale, si fa riferimento ad un programma che scade non più di 3 mesi prima l’emanazione della presente circolare”,
sono sostituite dalle seguenti:
“Al fine di individuare, tuttavia, un periodo temporale congruo tale da far ritenere la situazione di difficoltà dell’impresa ancora attuale, considerato che durante il periodo estivo le aziende potrebbero aver gestito le criticità aziendali e occupazionali mediante il ricorso a strumenti diversi dalla CIGS, anche di natura contrattuale, quali ad es. ferie, si fa riferimento ad un programma che scade non prima del 30 giugno 2018.”
Di conseguenza è possibile accedere ai trattamenti di proroga illustrati nella circolare 16/2018, in via transitoria, anche a quelle imprese che abbiano concluso il precedente trattamento straordinario di integrazione salariale nel corso dell’anno 2018, riconoscendo la possibilità di proroga a programmi che scadono dal 30 giugno 2018 in poi, ampliando così il termine fissato dalla precedente circolare n. 16/2018.
Per consultare la circolare, clicca qui:
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2018/Circolare-18-2018.pdf