05 Marzo 2013

Collaborazioni a progetto: limiti di utilizzo

Con Circolare n. 13 del 19 febbraio 2013, l’INAIL, alla luce delle modifiche apportate dalla legge 92/2012 alle precedenti norme in materia, ed in base alla Circolare del Ministero del lavoro n. 29 dell’11 dicembre 2012 (vedi nostra news del 14 dicembre 2012) ha fornito una serie di indicazioni e di istruzioni al proprio personale ispettivo sui contratti di collaborazione a progetto, precisando altresì che le nuove norme non si applicano:

– ai contratti di collaborazione stipulati prima del 18 luglio 2012 (per i quali si continuano ad applicare le norme

vigenti fino al termine finale previsto nel contratto);

– ai rapporti di lavoro degli agenti e rappresentanti di commercio;

– alle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center ‘outbound’.

Requisiti del contratto di collaborazione a progetto: il contratto deve:

– essere riconducibile a uno o piè progetti specifici determinati dal committente;

– gestito autonomamente dal collaboratore;

Requisiti del progetto: il progetto deve:

– essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale;

– individuare il suo contenuto caratterizzante;

– individuare il risultato finale idoneo a realizzare uno specifico e circoscritto interesse del committente

obiettivamente verificabile;

– non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente;

– non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, cioè quelli caratterizzati dalla mera attuazione di quanto impartito, anche di volta in volta, dal committente, senza alcun margine di autonomia anche operativa da parte del collaboratore.

Attività non inquadrabili in un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa: sono da ricondurre nell’ambito della subordinazione, i rapporti instaurati con le seguenti figure:

– addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici;

– addetti alle agenzie ippiche;

– addetti alle pulizie;

– autisti e autotrasportatori;

– baristi e camerieri;

– commessi e addetti alle vendite;

– custodi e portieri;

– estetiste e parrucchieri;

– facchini;

– istruttori di autoscuola;

– letturisti di contatori;

– magazzinieri;

– manutentori;

– muratori e qualifiche operaie dell’edilizia;

– piloti e assistenti di volo;

– prestatori di manodopera nel settore agricolo;

– addetti alle attività di segreteria e terminalisti;

– addetti alla somministrazione di cibo e bevande;

– prestazioni rese nell’ambito di call center per servizi cosiddetti in bound.

Effetti dell’illegittimità del contratto a progetto: qualora il contratto a progetto sia ritenuto illegittimo, la conseguenza è la conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto, con le seguenti precisazioni:

a) vi è la presunzione assoluta di subordinazione (senza pertanto alcuna possibilità per il datore di lavoro di fornire la prova contraria) nel caso di:

– mancanza di uno specifico progetto;

– progetto che ripropone l’oggetto sociale dell’impresa.

b) vi è la presunzione relativa di subordinazione (con possibilità per il datore di lavoro di fornire prova contraria) nel caso di:

– svolgimento di attività lavorativa con modalita’ analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell’impresa

committente (sono però escluse le attività di elevata professionalità che possono essere individuate dai

contratti collettivi), anche in presenza di un progetto scritto;

Corrispettivo nel contratto a progetto: la nuova disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto nel prevedere, come in passato, che il compenso minimo del collaboratore debba essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito, ha però precisato che il compenso del collaboratore a progetto non possa essere inferiore ai minimi salariali (‘minimi tabellari’) applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati. Qualora non vi sia una contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell’attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenze e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto.

Obbligo assicurativo: L’obbligo assicurativo del personale occupato con genuino contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto continua a essere assolto secondo le condizioni previste per i lavoratori parasubordinati, con premio assicurativo:

– ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente;

– calcolato in base al tasso applicabile all’attività svolta, sull’ammontare delle somme effettivamente erogate al

collaboratore;

– nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail.

Prestazioni: In linea generale, le prestazioni dovranno essere liquidate sul corrispettivo effettivamente percepito dal lavoratore a progetto e, in particolare:

– per quanto riguarda la liquidazione della quota di rendita diretta per danno patrimoniale, nonché della rendita ai superstiti, dovrà essere preso per base il corrispettivo effettivo, fermo il rispetto del minimale e del massimale di rendita;

– per quanto riguarda la liquidazione dell’indennità di temporanea, dovrà essere preso per base il corrispettivo effettivo anche se superiore al massimale;

Istruzioni operative per il personale ispettivo: la circolare precisa quali siano gli aspetti da accertare ed in particolare:

– ribadisce che la disciplina sopra illustrata trova applicazione esclusivamente con riferimento ai contratti di

collaborazione stipulati successivamente al 18 luglio 2012;

– indica, ai fini della verifica di genuinità della collaborazione a progetto, gli elementi che gli ispettori dovranno prendere in considerazione e cioè: il collegamento funzionale a un determinato risultato finale; l’autonoma identificabilità nell’ambito dell’oggetto sociale del committente; la non coincidenza con l’oggetto sociale del committente; lo svolgimento di compiti non meramente esecutivi o ripetitivi (circa tale ultimo punto la circolare sottolinea che l’intervento della contrattazione, essendo meramente facoltativo, non condiziona l’applicabilità della presunzione).

In carenza dei requisiti come sopra indicati, il progetto dovrà ritenersi assente, con la conseguenza, dal punto di vista sanzionatorio, della trasformazione del rapporto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fin dalla data di costituzione dello stesso.

La Circolare citata è consultabile su:

http://normativo.inail.it/bdninternet/2013/ci201313.htm

error: Content is protected !!