12 Dicembre 2016

Collocamento obbligatorio: nuovi obblighi e sanzioni

In base a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 151/2015, dal 1° gennaio 2017 entra in vigore la soppressione dell’art. 3, comma 2, del legge n. 68/1999, che prevedeva, nelle aziende da 15 a 35 dipendenti, un anno di tempo per assumere un lavoratore disabile dal momento in cui veniva effettuata una nuova assunzione (la sedicesima).

Con la modifica introdotta dal Jobs Act (D.Lgs. n. 151/2015), l’obbligo di assunzione del soggetto disabile avviene pertanto già con la quindicesima unità.

Rammentiamo altresì che l’art. 5 del D.Lgs. n. 185/2016), ha inasprito le sanzioni per mancata assunzione del disabile, che passano da 62,77 euro a 153,20 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le sanzioni, che riguardano tutte le imprese piccole e grandi che non hanno ottemperato all’obbligo di assunzione di disabili, sono diffidabili (1/4 dell’importo complessivo) a condizione che il datore di lavoro, oltre alla presentazione del prospetto informativo, sottoscriva il contratto di assunzione con il portatore di handicap.

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