14 Gennaio 2013

Congedo di paternità e contributo per ‘baby sitting’

Con decreto del 22 dicembre 2012, che ad oggi non risulta ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il Ministero del lavoro ha fornito indicazioni operative sulle nuove agevolazioni introdotte dall’art. 4, comma 24, lett. a) della legge 92/2012 ai lavoratori dipendenti per i figli nati a partire dal 1 gennaio 2013.

Congedo di paternità

Il lavoratore dipendente, in caso di paternità, ha il diritto di usufruire di uno specifico congedo. Il citato decreto 22 dicembre 2012 ne ha disciplinato le modalità operative per la fruizione, sia per il congedo obbligatorio sia per quello facoltativo, precisando in particolare che:

– il congedo obbligatorio, della durata di un giorno, è fruibile dal padre entro 5 mesi dalla nascita del figlio, anche durante il congedo di maternità della lavoratrice madre ed in aggiunta ad esso;

– la fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo, della durata di uno o due giorni, anche continuativi, ma sempre entro 5 mesi dalla nascita del figlio, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità.

Entrambi i congedi sopra indicati non possono essere frazionati ad ore.

– il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, ad un trattamento economico a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione.

– per poter usufruire dei congedi, il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruirne, con anticipo non minore di 15 giorni, eventualmente sulla base della data presunta del parto. Il datore di lavoro comunica all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso i canali informatici messi a disposizione dall’istituto. Nel caso di congedo facoltativo, il padre deve allegare una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre. La predetta documentazione deve essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre.

Contributo per ‘baby sitting’

Oltre alla disciplina dei congedi per il padre lavoratore, gli art. 4, 5 e 6 del decreto regolamentano la possibilità, per la madre di chiedere, in sostituzione del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica di servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.

Il contributo è pari a 300 euro mensili, per un periodo massimo di 6 mesi.

Per accedere al contributo la lavoratrice deve presentare domanda per via telematica all’INPS, indicando a quale delle due opzioni intende accedere e per quale periodo, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le domande dovranno essere presentate entro i termini che saranno stabiliti dall’INPS con specifica comunicazione. Potranno richiedere il contributo le lavoratrici i cui figli siano già nati e quelle per le quali la data presunta del parto sia fissata entro 4 mesi dalla scadenza del bando con cui vengono assegnate le risorse.

Decreto del Ministro del Lavoro 22 dicembre 2012

Articolo 1 – Ambito di applicazione del congedo del padre

1. Il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro il quinto mese di vita del figlio.

2. Il congedo obbligatorio di un giorno è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso.

3. La fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo ai sensi del secondo periodo dell’articolo 4, comma 24, lettera a) citato, di uno o due giorni, anche continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del propriocongedo dimaternità,conconseguente anticipazione del termine finale del congedo postpartumdella madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.

4. Il congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all’astensione della madre.

5. Gli istituti di cui al presente articolo si applicano anche al padre adottivo o affidatario.

6. Il giorno di congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

7. La disciplina dei congedi obbligatori e facoltativi di cui ai commi 2 e 3 si applica alle nascite avvenute a partire dal1° gennaio 2013.

Articolo 2 – Trattamento economico, normativa e previdenziale del congedo obbligatorio e facoltativodel padre

1. Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1, ad un’indennità giornaliera a carico dell’INPS, pari al 100 per cento della retribuzione, corrisposta secondo le modalità stabilite nell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

2. Con riferimento al trattamento normativo e previdenziale si applicano le disposizioni previste in materia di congedo di paternità dagli articoli 29 e 30 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001.

Articolo 3 – Modalità di fruizione

1. Inrelazione al congedo di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruirne, con un anticipo non minore di quindici giorni, ove possibile inrelazioneall’eventonascita,sullabasedelladatapresuntadel parto.Laformascrittadella comunicazione può essere sostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. Il datore di lavoro comunica all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Istituto medesimo.

2. Nel caso di congedo facoltativo, il padre lavoratore allega alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo. La predetta documentazione dovrà essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre.

3. I congedi di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1 non possono essere frazionati ad ore.

Articolo 4 – Contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia

1. La madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità e negli undici mesi successivi, ha la facoltà di richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby sittingo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, ai sensi dell’articolo 4, comma 24, lettera b) della· legge n. 92 del 2012.

2. La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia già usufruito in parte del congedo parentale.

Articolo 5 – Misura del beneficio e modalità di erogazione

1. Il beneficio di cui all’articolo 4 consiste in un contributo, pari a un importo di 300 euro mensili, per un massimo di sei mesi, in base alla richiesta della lavoratrice interessata.

2. Il contributo per il servizio di baby sitting verrà erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro di cui all’articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, mentre nel caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, il beneficio consisterà in un pagamento diretto alla strutturaprescelta, fino a concorrenza del predetto importo di 300,00 euro mensili, dietro esibizione da parte della struttura della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio.

Articolo 6 – Modalità di ammissione

1. Per accedere all’uno o all’altro dei benefici di cui agli articoli 4 e 5, la madre lavoratrice presenta domanda tramiteicanali telematici e secondo le modalitàtecnico operative stabilite intempo utile dall’I.N.P.S., indicando, al momento della domanda stessa, a quale delle due opzioni di cui all’articolo 4 intende accedere ediquantemensilità intendausufruire,con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale.

2. Per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 le domandedovrannoessere presentate nelcorso dello spazio temporale, unico a livello nazionale, i cui termini iniziale e finale saranno fissati dall”INPS, che provvederà a darne adeguata, preventiva comunicazione attraverso i diversi canali informativi disponibili. All’esito del monitoraggio di cui in premessa, I’INPS potrà valutare, per gli anni 2014 e 2015, un eventuale frazionamentodelleproceduredi ammissioneaibenefici,con consequenziale correlatofrazionamento delle risorse disponibili nell’anno considerato.

3. Possono partecipareai bandi, oltre alle lavoratricii cui figli siano già nati, anche quelle per le quali la data presunta del parto sia fissata entro quattromesi dalla scadenza del bando medesimo.

4. Il beneficio di cui agli articoli 4 e 5è riconosciuto nei limiti delle risorse indicate all’articolo10, comma 1, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, sulla base di una graduatorianazionale che terràconto dell’indicatoredellasituazioneeconomicaequivalentedel nucleofamiliarediappartenenza(ISEE) con ordine di prioritàper i nuclei familiari con ISEE di valore inferioree, a parità di ISEE, secondo l’ordine di presentazione.

5. Le graduatoriesono pubblicate dall’INPS entro 15 giorni dalla scadenza del bando.

6. Entro i successivi 15 giorni le lavoratrici utilmentecollocate in graduatoria, le quali abbiano optato per il contributoal serviziodibabysitting,potrannorecarsipresso le sedi dell’INPSperriceverei voucher richiesti.

Articolo 7 – Esclusioni e limitazioni

1. Non sono ammesse al beneficio di cui all’articolo4 le madri lavoratrici che, relativamenteal figlio per il quale intendono esercitare la facoltà ivi dedotta:

– risultanoesentatetotalmente dal pagamentodella retepubblica dei servizi per l’infanziao dei servizi privati convenzionati;

– usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai dirittied alle pari opportunità istituito con l’articolo 19, comma 3, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertitodalla legge 4 agosto 2006, n.248.

2. Le lavoratricipart-time usufruiscono dei benefici di cui agli articoli 4 e 5 in misura riproporzionatain ragione della ridottaentità della prestazione lavorativa.

3. Le lavoratrici iscrittealla gestione separata possono fruire dei benefici fino a un massimo di tre mesi.

4. Nel caso in cui il diritto all’esenzione totale venga riconosciuto successivamente all’ ammissioneal contributodi cuiall’articolo4, la madrelavoratricedecade dalbeneficio peril periodo successivo alla decadenza medesima, senza obbligo di restituzione delle somme percepite.

Articolo 8 – Procedura per la realizzazione dell’elenco

1. L’INPS provvedealla redazione di apposite istruzioni, pubblicatesul sito istituzionalewww.inps.it, sia per l’istituzionedi un elenco delle struttureerogantiservizi per l’infanzia aderenti alla sperimentazionedi cui all’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n.92/2012, sia per le modalità di pagamento dei servizi erogati dalle strutture medesime.

Successivamente alla pubblicazione, le strutture pubbliche e private accreditate che abbiano interesse, potranno presentare on fine all’INPS domanda di iscrizione nel suddetto elenco. Quest’ultimo sarà poi pubblicato sul sito istituzionale dell’INPS e sarà liberamente consultabile.

3. L’elenco sarà, inoltre, aggiornato in tempo reale ed integrato con la procedura di domanda on line delle madri lavoratrici aventi dirittoal contributo di cui all’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n.92/2012, al fine di consentire alle madri stesse di visualizzare, durante la compilazione della domanda on line, le strutture presenti in elenco.

4. Nel caso di opzione per il contributo per l’accesso alla rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, la lavoratrice, prima della compilazione della domanda on fine per accedere al beneficio, è tenuta comunque a verificare la disponibilità dei posti presso la rete pubblica dei servizi per l’infanzia o le strutture private accreditate.

Articolo 9 – Riduzione del congedo parentale

1. La fruizione dei benefici di cui agli articoli 4 e seguenti comporta, per ogni quota mensile richiesta ai sensi dell’articolo 5, comma 1, una corrispondente riduzione di un mese del periodo di congedo parentale, di cui all’articolo32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151.Al fine della rideterminazione del congedo stesso, l’I.N.P.S. comunicherà al datore di lavoro l’ammissione della lavoratrice al beneficio prescelto.

Articolo 10 – Monitoraggio della spesa e copertura finanziaria

1. I benefici di cui agli articoli 4 e 5 sono riconosciuti nel limite di 20 milioni di euro annui per ciascuno deglianni2013,2014e2015,acaricodelFondoperilfinanziamentodiinterventiafavore dell’incrementointerminiquantitativiequalitatividell’occupazione giovanile edelledonne,dicui all’articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. La relativa spesa, pari ad ‘20.000.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, graverà sul capitolo 2180 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante “Fondo per ilfinanziamento diinterventiafavore dell’incrementodell’occupazione giovanile edelle donne” per ciascuno degli anni finanziari 2013, 2014 e 2015.

3.L’I.N.P.S. provvedealmonitoraggiodell’andamentodellaspesa comunicandone lerisultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze anche al fine di una eventuale revisione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo del beneficio per gli anni di sperimentazione successivi al primo anno.

Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

error: Content is protected !!