L’INPS, con circolare n. 148 del 12 dicembre 2019, fornisce nuove istruzioni per la fruizione del congedo di maternità e paternità esclusivamente dopo il parto.
Rammentando che la legge di bilancio 2019 ha riconosciuto alle lavoratrici, in alternativa alle modalità tradizionali, la facoltà di astenersi dal lavoro entro i cinque mesi successivi allo stesso, la gestante può esercitare la facoltà di fruire di tutto il congedo di maternità dopo il parto a condizione che:
La circolare contiene, inoltre, esempi esplicativi circa i riferimenti temporali da rispettare e la durata del congedo di maternità. Nella stessa circolare vengono forniti anche chiarimenti in merito alle attestazioni che dovranno essere prodotte dal datore di lavoro entro la fine del settimo mese di gravidanza e le istruzioni in caso di parto anticipato rispetto alla data presunta.
Per consultare la circolare, clicca qui:
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20148%20del%2012-12-2019.pdf