L’Inps ha pubblicato il messaggio n. 6704 del 3 novembre 2015, con il quale fornisce alcune precisazioni circa l’incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal D.Lgs. 151/2001 (c.d. “Testo unico sulla maternità e paternità”).
In particolare, il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo parentale ad ore (ex art. 32 T.U.) non può usufruire nella medesima giornata:
La fruizione del congedo parentale su base oraria è invece compatibile con la fruizione permessi orari:
La contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale, può però prevedere criteri di cumulabilità differenti rispetto a quelli sopra indicati.
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