22 Luglio 2015

Congedo parentale: nuove modalità di fruizione

L’Inps, con circolare 17 luglio 2015 n. 139, fornisce istruzioni circa le nuove modalità di fruizione del congedo parentale, così come previsto dall’art. 32 del D.Lgs 151/2001 (T.U. maternità/paternità) modificato dall’art. 7 del D.Lgs. 80/2015.

Elevazione da 8 a 12 anni del limite temporale di fruibilità

Ciascun genitore lavoratore o lavoratrice dipendente, anche in caso di adozione, ha diritto di astenersi dal lavoro per ogni bambino, nei primi suoi 12 anni di vita (e non piè 8 anni, come previsto in precedenza)

Elevazione da 3 a 6 anni dei limiti temporali di indennizzo

Per i periodi di congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori, anche in caso di adozione, è dovuta fino al 6° anno di vita del bambino (e non piè fino al 3° anno), un’indennità pari al 30 % della retribuzione, a prescindere dalle condizioni di reddito, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.

È possibile percepire l’indennità del 30% per i periodi di congedo parentale fruiti tra i 6 anni e gli 8 anni di vita del bambino a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Tale limite di reddito, annualmente rivalutato, è pari per l’anno 2015 ad euro 6.531,07 (vedi circolare Inps n. 78 del 16 aprile 2015).

L’ indennità è a carico dell’INPS, anticipata dal datore di lavoro e poi recuperata da quest’ultimo attraverso il sistema del conguaglio.

Contribuzione figurativa del congedo parentale

La fruizione del congedo parentale è coperta da contribuzione figurativa fino ai 12 anni del figlio (anche per i periodi non indennizzati).

Rammentiamo che la durata massima del congedo è pari a:

Presentazione della domanda

Le domande di congedo parentale, anche per i periodi fruibili in base alla riforma, vanno presentate in modalità telematica, tranne quelle dal 26 giugno al 31 luglio 2015, per le quali è necessaria la modalità cartacea (vedi messaggio Inps n. 4576 del 6 luglio 2015).

Le nuove disposizioni trovano applicazione limitatamente ai periodi di congedo parentale fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015

Per consultare la circolare clicca qui

Per consultare il messaggio, clicca qui

error: Content is protected !!