19 Marzo 2013

Congedo paternità: precisazioni INPS

L’INPS, con circolaren. 40 del 14 marzo 2013, fornisce una serie di informazioni sulla fruizione del congedi di paternità obbligatorio e facoltativo, che, ricordiamo, sono stati introdotti dalla Legge 92/2012 e regolamentati dal Decreto del Ministero del lavoro 22 dicembre 2012, in via sperimentale per gli anni 2013-2015,

Congedo obbligatorio: si tratta di un diritto previsto dalla legge specificamente per il padre (quindi autonomo e parallelo a quello della madre) ed ha queste caratteristiche:

– lavoratori interessati: attualmente, soltanto tutti i lavoratori dipendenti del settore privato;

– durata: un giorno lavorativo, non frazionabile;

– periodo di fruizione: entro i primi 5 mesi di vita del bambino o entro 5 mesi dalla data di ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;

– retribuzione del congedo: al 100%(a carico dell’INPS);

– modalità di fruizione: per usufruire del congedo obbligatorio, il padre lavoratore dipendente deve comunicare tale volontà al proprio datore di lavoro in forma scritta con almeno 15 giorni di anticipo, indicando la data (basandosi sulla data presunta del parto). Successivamente, il datore di lavoro dovrà comunicare all’INPS la giornata di congedo fruita, utilizzando il flusso UNIEMENS.

Congedo facoltativo: il diritto deriva da quello previsto dalla legge per la madre, nel senso che la fruizione da parte del padre è subordinata alla contestuale rinuncia di fruizione da parte della madre.

– lavoratori interessati: attualmente, soltanto tutti i lavoratori dipendenti del settore privato;

– durata: due giorni lavorativi, non frazionabili;

– periodo di fruizione: entro i primi 5 mesi di vita del bambino o entro 5 mesi dalla data di ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;

– retribuzione del congedo: al 100%(a carico dell’INPS);

– modalità di fruizione: per usufruire del congedo facoltativo, il padre lavoratore dipendente deve comunicare tale volontà al proprio datore di lavoro in forma scritta con almeno 15 giorni di anticipo, indicando le date (basandosi sulla data presunta del parto) e allegare alla richiesta di fruizione del congedo di paternità anche una dichiarazione che attesti che la madre non ne ha usufruito a sua volta, per un numero equivalente di giorni. Copia di tale dichiarazione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre. Successivamente, il datore di lavoro dovrà comunicare all’INPS le giornate di congedo fruite, utilizzando il flusso UNIEMENS.

La circolare è consultabile su:

http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtuAlURL=/circolari/../CircolariZIP/Circolare numero 40 del 14-03-2013.pdf

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