20 Marzo 2009

Contratti a tempo determinato:

Diventa operativo il termine di durata massima di 36 mesi

La L. 247/07 ha modificato la disciplina sulla successione dei contratti a termine, stabilendo che qualora il rapporto di lavoro tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato (cfr. art. 5, comma 4 bis D. Lgs. 368/01). La legge dettava una disciplina transitoria, prevedendo:

Pertanto, dal 1 aprile 2009 entra effettivamente in vigore il limite di 36 mesi, quale durata massima (considerando proroghe e rinnovi) dei contratti a termine. Ne consegue che, in caso di prosecuzione dei rapporti a tempo determinato che abbiano già superato la soglia dei 36 mesi, si verificherebbe la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato dal 1 aprile 2009, non operando il periodo di tolleranza di 20 giorni di cui all’art. 5, comma 2 del D. Lgs. 368/01, come chiarito dalla circolare del Ministero del Lavoro 13/2008.

Occorre ribadire che il conteggio delle prestazioni rese dai lavoratori a termine deve considerare sia i contratti precedenti il 1 gennaio 2008 (data di entrata in vigore della L. 247/08) sia quelli successivi, a condizione che le mansioni svolte siano equivalenti (con riferimento al contenuto delle mansioni espletate, indipendentemente dalla mera corrispondenza del livello di inquadramento contrattuale, come affermato sempre dalla circolare 13/08 che ha recepito Cass. SS.UU. 25033/06).La L. 133/08 consente alla contrattazione collettiva (nazionale, territoriale o aziendale) di derogare al limite dei 36 mesi; vi è, inoltre, la possbilità di stipulare un contratto a termine, in deroga al suddetto limite, avanti alla Direzione Provinciale del Lavoro competente e con l’assistenza sindacale.

Altre deroghe al limite dei 36 mesi sono consentite per i lavoratori stagionali, per i dirigenti (per i quali vale il termine di 5 anni), per lavoratori fornite dalle agenzie di somministrazione, per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, per gli apprendisti e per i collaboratori autonomi.

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