Il Ministero del lavoro, con risposta ad interpello 13 settembre 2012 n. 27, presentato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito alle conseguenze sanzionatorie per le aziende che, avendo stipulato contratti di solidarietà difensivi, non abbiano rispettato l’accordo sulle modalità di riduzione dell’orario e non abbiano debitamente informato i competenti Enti pubblici, ha precisato che, nel caso in cui al personale sia richiesto lo svolgimento di un orario di lavoro superiore rispetto a quello concordato, il datore di lavoro debba:
– aver previsto nell’accordo sindacale la possibilità di incrementi di orario, quale evenienza in caso di miglioramento della situazione economico/finanziaria. In mancanza, dovrà comunque concordarli con le RSA/RSU;
– comunicare alla competente Direzione Territoriale del Lavoro le eventuali maggiori prestazioni;
– registrare le ore effettivamente prestate;
– versare l’intera retribuzione e relativi contributi dovuti riferiti alle maggiori prestazioni;
– comunicare correttamente all’INPS le ore di lavoro prestate in misura eccedente quelle concordate nell’accordo sindacale, per le quali il lavoratore non avrà diritto all’integrazione salariale.
L’eventuale condotta fraudolenta potrà essere anche penalmente rilevante.
La risposta ad interpello in oggetto è consultabile su: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/4430B938-93D4-43E3-8E40-D873AA915FEA/0/272012.pdf