27 Settembre 2018
Contratti di solidarietà – sgravio contributivo
L’INPS, con circolare n. 98 del 26 settembre 2018, ricordando che con il decreto interministeriale 27 settembre 2017, n. 2, sono state rideterminate le modalità e le regole di accesso alla riduzione contributiva per le imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà e indicati i termini di presentazione delle istanze dall’anno 2017, fornisce le istruzioni operative e le modalità per il recupero delle riduzioni contributive in oggetto.
Segnaliamo in particolare che:
- le aziende, ai fini dell’ammissione allo sgravio, non hanno più l’obbligo di individuare, nel contratto di solidarietà, strumenti finalizzati a indicare miglioramenti della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo sulla riduzione dell’orario di lavoro;
- nell’istanza presentata da ciascuna impresa dovrà essere indicato l’importo della riduzione contributiva richiesta, importo che, in caso di accoglimento dell’istanza stessa, viene riportato nei decreti direttoriali di ammissione alla decontribuzione quale misura massima del beneficio.
- L’INPS non dovrà più stimare, in via preventiva, l’onere connesso alle richieste di riduzione contributiva presentate dalle imprese interessate e a comunicarne i risultati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai fini dell’adozione dei relativi decreti direttoriali di ammissione alla decontribuzione.
Per consultare la circolare, clicca qui
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2098%20del%2026-09-2018.pdf