La legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) ha inserito all’interno dell’art. 4 del D.lgs. n. 151/2001, che disciplina la sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, il comma 2-bis al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro e la parità di genere.
L’art. 4 del D.lgs. 151/2001 prevedeva (e prevede tutt’ora) che l’assunzione a tempo determinato in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro per congedo di maternità o di paternità o parentale o per malattia del figlio (comma 1) possa avvenire sia con contratto a tempo determinato sia con contratto di somministrazione.
I contratti di lavoro in sostituzione possono decorrere, come dispone il comma 2 dell’art. 4, anche con un anticipo fino ad un mese (elevabile dalla contrattazione collettiva) rispetto al periodo di inizio del congedo, permettendo un affiancamento e un passaggio di consegne tra la lavoratrice uscente e quella subentrante.
La sostituzione, ovviamente, può avvenire anche “a cascata” con adibizione di altra persona a posto della sostituta, ma l’assunzione della “nuova”, che, nella sostanza va a sostituire l’altra persona, trova la motivazione nel congedo per maternità della donna.
Il “nuovo” comma 2-bis dell’art. 4 D.lgs. 151/2001 introduce la possibilità di prolungare alle medesime condizioni il contratto a termine, stipulato per sostituire la lavoratrice in congedo, per un ulteriore periodo di affiancamento della dipendente sostituita, dopo il suo rientro in azienda, non superiore però al primo anno di età del bambino. Tale novella da un lato garantisce all’azienda un passaggio di consegne equilibrato e una continuità “produttiva”, mentre dall’altro lato permette alla lavoratrice madre un rientro in servizio più soft, nonché di poter fruire con maggiore serenità dei periodi previsti dalla legge per l’allattamento, per il congedo facoltativo (fruibile anche ad ore o a giorni) o per la malattia del bambino.
Per effettuare il prolungamento del contratto a termine per sostituzione, disposta dalla norma introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, occorrerà procedere con una proroga del contratto a tempo determinato.
Da ultimo, occorre rilevare che, anche considerando il prolungamento ex art. 4 comma 2-bis D.lgs. n. 151/2001 e gli eventuali precedenti contratti a termine, la durata complessiva del rapporto tra azienda e lavoratore a tempo determinato non può superare i 24 mesi complessivi.