26 Febbraio 2020
Coronavirus – comportamenti aziendali per la gestione dell’emergenza | Adlabor
Misure preventive: l’azienda dovrà:
- mettere a disposizione dei lavoratori, in particolare quelli che hanno rapporti con clienti e fornitori, dispositivi di protezione adeguati ad evitare il contagio come, ad esempio: guanti e mascherine protettive, erogatori di disinfettante antibatterico;
- provvedere ad una accurata pulizia dei luoghi di lavoro, con prodotti disinfettanti atti allo scopo;
- verificare che i lavoratori si attengano alle comuni misure preventive, quali la cura dell’igiene della persona e dell’ambiente di lavoro e l’attenzione nel tenersi distanti da persone con sintomi influenzali;
- informare tempestivamente il medico competente, nel caso in cui il lavoratore presenti sintomi sospetti. Sarà poi il medico competente a valutare le azioni da intraprendere.
Smart-working: nelle aree a rischio definite dal DPCM 25 febbraio 2020 (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria) per le attività lavorative che possono essere svolte in remoto, l’azienda:
- può attivare automaticamente la modalità di telelavoro e lavoro agile (c.d. smart-working) ai propri dipendenti, anche in assenza di un accordo individuale o sindacale. Ciò è consentito dall’articolo 2 DPCM 25/02/2020: La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile in via provvisoria fino al 15 marzo 2020.
- Gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica all’INAIL (obbligatoria attraverso il sito cliclavoro.gov.it). Nel campo “data di sottoscrizione dell’accordo “, va inserita la data di inizio dello smart working. (indicazione fornita dal Ministero del Lavoro)
Trasferte e Distacchi: il datore di lavoro dovrà:
- annullare tutte le trasferte e i distacchi previste nei Comuni indicati dal D.P.C.M. 23 febbraio 2020 (Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini. Regione Veneto: Vo’), almeno fino al termine dell’emergenza Coronavirus.
- considerare il lavoratore in malattia, qualora lo stesso fosse già nella zona indicata dal Decreto e messo in quarantena dalle autorità sanitarie (si attendono indicazioni operative da parte dell’INPS);
- inviare il lavoratore, se rientrato in sede ma dopo aver prestato la propria attività in dette zone a rischio, presso il Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, al fine di comunicare tale circostanza e per l’eventuale adozione, da parte dell’autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva
CIGO:qualora l’azienda sia impossibilitata a continuare la propria attività in quanto si trova in uno dei Comuni oggetto di restrizione ovvero siano i propri dipendenti ad essere obbligati a soggiornare in questi Comuni e a non poter andare a lavoro;
- potrà richiedere la Cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo), in quanto si tratta di un evento di forza maggiore, improvviso ed imprevedibile, non imputabile al datore di lavoro, quindi un evento che rientra tra le casistiche di legge per richiedere l’ammortizzatore sociale. Allo studio del Ministero ci sono ulteriori forme di tutela, che prevedono l’estensione degli ammortizzatori sociali, il rafforzamento del fondo di integrazione salariale e l’introduzione della cassa integrazione in deroga per le aziende con meno di 6 dipendenti. (si attendono indicazioni operative da parte dell’INPS)
Malattia: in tutti i casi in cui il lavoratore sia obbligato dal Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria a misure di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, così come prevista dal D.P.C.M. 23 febbraio 2020, il datore di lavoro dovrà
- considerare il lavoratore assente per malattia e come tale la sua assenza dovrà essere trattata da un punto di vista legale e contrattuale (si attendono indicazioni da parte dell’INPS).
Quarantena volontaria: qualora il lavoratore ritenga di porsi in quarantena volontaria cautelativa, in quanto ha sostato in uno dei Comuni indicati nel Decreto Legge n. 6/2020, ovvero ha avuto rapporti con persone contagiate dal coronavirus, e si trova in attesa del responso da parte del Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria, il datore di lavoro riteniamo che debba:
- considerare il lavoratore assente in ferie/permesso, in attesa del responso dell’azienda sanitaria. Qualora il responso sia positivo, l’assenza dovrà essere rimodulata in malattia.
Assunzione con contratto a tempo determinato in sostituzione: nel caso in cui vi siano dei lavoratori che, per motivi sanitari, sono stati sottoposti a quarantena, l’azienda potrà:
- procedere ad assumere in sostituzione altri lavoratori, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 81/2015. In tal caso, non è previsto il pagamento del contributo addizionale (1,40%) e maggiorato (0,50%). Inoltre, il lavoratore sostituto non dovrà essere computato nel numero massimo di lavoratori a termine, così come previsto dall’articolo 23, comma 2, lettera e), del Decreto Legislativo n. 81/2015.
Sospensione adempimenti tributari: il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato un decreto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che prevede. la sospensione dei versamenti delle imposte, delle ritenute e degli adempimenti tributari per i contribuenti e le imprese residenti o che operano negli undici comuni interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus scadenti nel periodo compreso fra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020. La sospensione riguarda anche le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e quelli conseguenti ad accertamenti esecutivi.
Per consultare il decreto ministeriale, clicca qui:
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2020/documenti/DM-Proroga-Termini-Zone-Rosse.pdf
Assenza del lavoratore per asseriti e non comprovati motivi connessi alle disposizioni relative all’emergenza coronavirus: il datore di lavoro, potrà:
- contestare l’assenza con l’avvio della procedura disciplinare prevista dall’art. 7 della Legge 300/1970 e/o dalle normative contrattuali collettive, come assenza non giustificata.