04 Marzo 2020
Coronavirus e privacy dei lavoratori – Indicazioni del Garante Privacy
Coronavirus e privacy dei lavoratori: no a iniziative “fai da te” nella raccolta dei dati
L’Ufficio del Garante privacy, a seguito di numerosi quesiti da parte di soggetti pubblici e privati in merito alla possibilità di raccogliere, all’atto della registrazione di visitatori e utenti, informazioni circa la presenza di sintomi da Coronavirus e notizie sugli ultimi spostamenti, come misura di prevenzione dal contagio, nonché la possibilità di acquisire una “autodichiarazione” da parte dei dipendenti in ordine all’assenza di sintomi influenzali, e vicende relative alla sfera privata, segnala che:
- la normativa d’urgenza adottata nelle ultime settimane prevede che chiunque negli ultimi 14 gg abbia soggiornato nelle zone a rischio epidemiologico, nonché nei comuni individuati dalle più recenti disposizioni normative, debba comunicarlo soltanto alla azienda sanitaria territoriale, anche per il tramite del medico di base, che provvederà agli accertamenti previsti come, ad esempio, l’isolamento fiduciario;
- i datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa. Rammentiamo a tal proposito che il trattamento illecito di dati “sensibili” comporta per il titolare sanzioni, anche di natura penale;
- l’accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano soltanto agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, che sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate;
- resta fermo l’obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi compreso la provenienza da un’area a rischio;
- permangono per il datore di lavoro i compiti relativi alla necessità di comunicare agli organi preposti l’eventuale variazione del rischio “biologico” derivante dal Coronavirus per la salute sul posto di lavoro e gli altri adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori per il tramite del medico competente, come, ad esempio, la possibilità di sottoporre a una visita straordinaria i lavoratori più esposti;
- le autorità competenti hanno, inoltre, già previsto le misure di prevenzione generale alle quali ciascun titolare dovrà attenersi per assicurare l’accesso dei visitatori a tutti i locali aperti al pubblico nel rispetto delle disposizioni d’urgenza adottate.
In aggiunta a quanto indicato dal Garante Privacy. riteniamo inoltre che i lavoratori abbiano comunque l’obbligo di segnalare eventuali ipotesi di contrazione del virus alle autorità sanitarie competenti le quali attiveranno i protocolli del caso e comunicheranno anche all’INPS quanto necessario al fine di gestire l’assenza dal lavoro, come previsto dal DPCM 1° marzo 2020, che, all’art. 3, comma 2, prevede che:
- accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore sanitario pubblico informi il medico di base da cui il lavoratore è assistito anche ai fini, dell’eventuale certificazione ai fini INPS;
- in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro e medico di base in cui si dichiara che – per motivi di sanità pubblica – il lavoratore è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine della stessa.
Pertanto, il Garante, accogliendo l’invito delle istituzioni competenti a un necessario coordinamento sul territorio nazionale delle misure in materia di Coronavirus, invita tutti i titolari del trattamento ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della salute e dalle istituzioni competenti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus, senza effettuare iniziative autonome che prevedano la raccolta di dati anche sulla salute di utenti e lavoratori che non siano normativamente previste o disposte dagli organi competenti.
Per consultare il documento del Garante Privacy, clicca qui:
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9282117