14 Luglio 2020 
  
        
            COVID-19 – Adeguamento ambienti di lavoro – crediti d’imposta | Adlabor            
        
        
        Con gli articoli 120 e 125 del D.L. 34/2020 (cd. decreto Rilancio), sono stati introdotti crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro finalizzati a:
- interventi e investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19 (art. 120);
 
- sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (art. 125).
 
L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 20/E del 10 luglio 2020, fornisce i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo ai propri uffici, in merito ai crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.
In estrema sintesi, segnaliamo in particolare:
a. soggetti interessati: tutti quelli esercenti attività di impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, nonché associazioni e fondazioni (per gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus); tutti quelli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti  non  commerciali e  gli enti religiosi civilmente riconosciuti (per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale).
b. spese per quali spetta il credito d’imposta: tutte quelle sostenute per:
- il rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle  misure finalizzate  al contenimento della diffusione del virus;
 
- gli investimenti connessi ad attività innovative, allo sviluppo  o  l’acquisto  di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa (comprese quelle per gli acquisti di programmi software, di  sistemi di  videoconferenza, per la sicurezza della connessione e per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working) e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner)  dei  dipendenti  e  degli  utenti;
 
- per la sanificazione  degli  ambienti  nei  quali  è  esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
 
- per l’acquisto e le eventuali spese di installazione di dispositivi di  protezione  individuale (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute  di  protezione e calzari) purché omologati; di prodotti detergenti e disinfettanti; di dispositivi vari di sicurezza (ad esempio: termometri, termoscanner,  tappeti e  vaschette  decontaminanti  e igienizzanti); di dispositivi atti a garantire la  distanza di sicurezza interpersonale, quali  barriere  e  pannelli;
 
c. ammontare del beneficio fiscale: per tutte le spese sostenute nell’anno solare 2020 (dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020):
- 48.000 euro (per gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19);
 
- 60.000 euro (per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale)
 
Per ottenere il credito d’imposta è essenziale che la documentazione delle spese attesti la  conformità dei prodotti alla  normativa europea.
Per consultare la circolare, clicca qui: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570162/Circolare+20++Crediti+adeguamento+Covid+e+Sanificazioni+DLRilancio.pdf/4bccf5ba-32d5-6cd9-4aca-92129eb70ec5