09 Febbraio 2016

Criteri per l’approvazione dei programmi di CIGS 2016

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, in data 8 febbraio 2016, il Decreto n. 94033 del 13 gennaio 2016, con il quale ha definito i criteri per l’approvazione dei programmi presentati dalle imprese per le richieste di cassa integrazione guadagni straordinaria, così come previsto dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo n. 148/2015.

In sintesi, i principali criteri indicati sono i seguenti:

  1. Riorganizzazione aziendale (art. 1): concessione di integrazioni salariali solo con presentazione di un dettagliato programma di interventi per fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, produttiva e commerciale, anche con l’indicazione degli investimenti per impianti ed attrezzature, nonché delle attività formative. Il programma deve prevedere il recupero occupazionale di almeno il 70% dei lavoratori interessati alla CIGS;
  2. Crisi aziendale (art. 2): condizione pregiudiziale è che la crisi aziendale sia stata determinata da eventi improvvisi, imprevisti e non dovuti alla gestione aziendale; presentazione di un piano di risanamento, corredato da dati analitici sugli indicatori economico-finanziari e con garanzie circa la salvaguardia dell’occupazione (oppure un piano di gestione degli esuberi strutturali) . Non sarà concessa la CIGS per le imprese che abbiano iniziato l’attività o abbiano subito trasformazioni societarie nel biennio precedente la richiesta di CIGS e quelle che non abbiano mai iniziato l’attività produttiva.
  3. Contratti di solidarietà (artt. 3 e 4): è esclusa la concessione di integrazioni salariali per fine lavoro nei cantieri edili, per i lavoratori con contratto a termine stagionale e per i lavoratori part-time non strutturale.
  4. Imprese di servizi mensa e pulizie (art. 5): concessione di integrazioni salariali solo nel caso di diretta e comprovata connessione con la contrazione dell’attività dell’impresa committente (alla quale peraltro deve essere stata concessa la CIG). La durata della CIGS è limitata alla durata del contratto d’appalto.
  5. Imprese artigiane (art. 6): concessione di integrazioni salariali solo nel caso di diretta e comprovata connessione con la contrazione dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente (impresa alla quale peraltro devono essere state concesse integrazioni salariali per CIG, CIGS o contratti di solidarietà). La durata della CIGS è limitata alla durata delle integrazioni suddette.
  6. Partiti e movimenti politici (art. 7): concessione di integrazioni salariali solo con presentazione di un programma di interventi per fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, con un piano di gestione non traumatica degli esuberi. Il programma deve prevedere il recupero occupazionale di almeno il 70% dei lavoratori interessati alla CIGS

Per consultare il Decreto clicca qui

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