20 Novembre 2013

Decorrenza dei licenziamenti individuali

Con la riforma Fornero, una volta esperite correttamente le procedure previste dall’art. 7 della Legge 604/1966,nel caso del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, oppure dall’art. 7 della Legge 300/1970, nel caso del licenziamento disciplinare, il datore di lavoro può far decorrere la cessazione del rapporto dalla data:

– di avvenuta ricezione da parte del lavoratore della comunicazione di attivazione della procedura ex art. 7 Legge 604/1966. In tal caso, il periodo di lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato;

– di avvenuta ricezione da parte del lavoratore della contestazione ex art. 7 Legge 300/1970. Nel caso in cui, nelle more di questo procedimento:

a) il lavoratore sia stato sospeso dal lavoro (sospensione cautelare non disciplinare) con decorso della retribuzione, se la sanzione disciplinare adottata sarà del licenziamento per giusta causa (cioè senza preavviso), il datore di lavoro potrà trattenere dalle competenze di fine rapporto le somme relative al periodo di sospensione cautelare e, se nel frattempo avrà versato i contributi previdenziali ed assicurativi, potrà richiederne la restituzione agli Enti di competenza;

b) il lavoratore sia stato mantenuto in servizio ed al lavoro, se la sanzione disciplinare adottata sarà del licenziamento per giustificato motivo soggettivo (cioè con preavviso) il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato.

LEGGE 28 giugno 2012 , n. 92 – Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.

Articolo1 – Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilita’ in uscita e tutele del lavoratore – comma 41

41. Il licenziamento intimato all’esito del procedimento disciplinare di cui all’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure all’esito del procedimento di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 40 del presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo e’ stato avviato, salvo l’eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennita’ sostitutiva; è fatto salvo, in ogni caso, l’effetto sospensivo disposto dalle norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternita’ e della paternita’, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Gli effetti rimangono altresi’ sospesi in caso di impedimento derivante da infortunio occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato.

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