02 Luglio 2013

Decreto ‘Lavoro’ – Misure urgenti per l’occupazione

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 28 giugno 2013 n. 76 che contiene una serie di misure urgenti in materia di occupazione, contratti a tempo determinato, lavoro intermittente, dimissioni e responsabilità solidale.

In particolare, il provvedimento disciplina:

incentivi per l’assunzione a tempo indeterminato (art. 1): sono previsti incentivi per l’assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal 29 giugno 2013 e fino al 30 giugno 2015, di giovani fino a 29 anni di età purchè rientrino in una delle seguenti condizioni:

siano privi di impiego da almeno sei mesi;

siano privi di diploma di scuola media superiore;

vivano soli (cioè, si presume, non con i genitori o con un coniuge) con una o piè persone a carico

Inoltre, le assunzioni debbono essere ad incremento netto dell’organico.

apprendistato (art. 2): l’adozione di linee-guida a valore nazionale, entro il 30 settembre 2013, in materia di piani formativi e adempimenti amministrativi;

occupazione giovanile nel Mezzogiorno (art. 3): misure straordinarie, favorendo l’autoimprenditorialità e i tirocini formativi;

contratto a tempo determinato (art. 7): vengono apportate modifiche al D.Lgs 368/2001, con:

la possibilità per la contrattazione collettiva anche aziendale di ampliare la possibilità di instaurazione di contratti a tempo determinato ‘acausali’;

la possibilità di proroga anche per i contratti a tempo determinato ‘acausali’;

la sparizione dell’obbligo di comunicazione al Centro per l’impiego territorialmente competente dell’eventuale continuazione oltre il termine inizialmente fissato;

la riduzione dei termini di intervallo (da 60 a 10 giorni e da 90 a 20 giorni, rispettivamente nel caso di scadenza di un contratto fino a -od oltre i- 6 mesi) tra un contratto a termine e quello successivo;

esclusione dei contratti a termine instaurati con lavoratori in mobilità dalla disciplina generale del D.Lgs. 368/2001

contratto di lavoro intermittente (art. 7): vengono apportate modifiche al D.Lgs 276/2003, con la previsione:

di un limite massimo di utilizzo di 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari (l’anno solare è un periodo di 365 giorni calcolato a partire dalla data di inizio di un evento ‘nel nostro caso, di un rapporto di lavoro-), superato il quale il contratto si trasforma in un rapporto a tempo pieno ed indeterminato;

di non applicabilità di sanzioni nel caso in cui il datore di lavoro non abbia comunicato alla DTL la durata, ma abbia regolarmente pagato i contributi;

assunzione di disoccupati che fruiscono ASpI: (art. 7): sono previsti benefici economici per chi assume lavoratori disoccupati che fruiscano di ASpI (l’assicurazione che ha sostituito l’indennità di disoccupazione)

dimissioni (art. 7): sono estese le procedure previste per le dimissioni dei lavoratori subordinati anche ai lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ed agli associati in partecipazione;

responsabilità solidale negli appalti (art.9): estensione della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore anche per i compensi e contributi dei lavoratori autonomi.

Il testo integrale del decreto legge 76/2013 è consultabile su:

http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-28&numeroGazzetta=150&elenco30giorni=true

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